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Questo è quello che è di là da venire

di Enzo Pellegrin - 21/12/2015

Fonte: byebyeunclesam


mail.google.com“Sino ad ora, le limitazioni dell’autodeterminazione degli Stati e dei popoli in funzione dei diritti del capitale globale (sia che si proponesse di profittare con beni, servizi e moneta, sia che si proponesse profitti di guerra) hanno sempre dovuto passare per la mediazione necessaria di organizzazioni internazionali, quali UE e NATO, ovvero attraverso trattati multilaterali in cui gli Stati sovrani avevano un ruolo, quantomeno nell’azionamento delle cosiddette “clausole di salvaguardia”, le quali prevedevano la disapplicazione o la sospensione di una regola per fini politici interni. Nelle organizzazioni regionali, poi, la componente dello Stato sovrano recitava quantomeno un ruolo figurativo, prevedendo per esempio nella UE (al di là dell’inutile parlatorio costituito dal Parlamento) la presenza dei ministri competenti nel Consiglio dei Ministri UE, donde la necessità di coltivare all’interno degli Stati una componente politica asservita ai fini che via via venivano veicolati all’interno dell’organizzazione.
La natura sempre più palese dei fini necessitava allora di uno strumento di ricatto indipendente dai singoli governi che si sarebbero presentati sull’arengo politico, posto che prima o poi si sarebbe dovuto fronteggiare una componente politica anti-UE, giunta nelle stanze dei bottoni.
Per tale motivo si sta implementando il sistema dei trattati bilaterali (BITs) e regionali sugli scambi e gli investimenti, quale il TTIP per la nostra area, il TTP per l’area trans-pacifica, sottoscritto persino dal Vietnam.
In essi è contenuto un nuovo dispositivo di limitazione preventiva di ogni sovranità ed anche di ogni Costituzione interna che possa in qualche modo ostacolare gli interessi del capitale sovranazionale, chiamato nei trattati “investitore”.
Si tratta, per la sua onnicomprensività (i trattati riguardano i più svariati settori, dall’agricoltura, ai servizi finanziari, alla sanità, ai servizi sociali, al mercato del lavoro) e per la sua estensione (la giurisdizione coprirà oltre l’80% del PIL mondiale, praticamente la quasi totalità dell’economia) di una vera e propria dichiarazione dei diritti del capitale sugli uomini.
Il dispositivo chiave è fornito proprio dalle carte bollate. Nei vari trattati vi è sempre una clausola arbitrale denominata ISDS, Investor-State Dispute Settlement, vale a dire la “regolamentazione delle controversie tra Stato ed investitore”. Tramite tale dispositivo, un’impresa privata multinazionale, l’investitore, qualora si trovi di fronte ad una misura (legislativa o governativa) che in qualche modo ostacoli gli interessi del capitale investitore (resi nel trattato sottoforma di divieto di discriminazione della libertà di circolazione di merci, persone e capitali, di libertà di investimento e di impresa) potrà convenire lo Stato Sovrano avanti a questa Corte Privata internazionale istituita all’interno del trattato commerciale. E’ l’unico sistema di arbitrato internazionale “asimmetrico”, nel quale è previsto che lo Stato possa essere chiamato in causa, cioè svolgere il ruolo di convenuto, ma non è previsto che possa esso stesso citare un investitore. Nel giudizio non varranno le regole della Costituzione dello Stato, né le regole istitutive dei Trattati delle Organizzazioni Internazionali come la UE, che in qualche modo contenevano pur limitati riferimenti ai diritti dei singoli, delle collettività. Varranno solamente le regole dei trattati, e le regole dei trattati sono le regole delle sovrane libertà del capitale circolante. Nessun altro parametro considerato “ostacolante” come i fini di pubblico interesse o di utilità sociale presenti nel mandato costituzionale dei singoli Stati sovrani sarà considerato opponibile alla libertà dell’investitore di raggiungere il suo profitto.
Se si appelleranno ai loro mandati costituzionali ben facilmente gli Stati perderanno la causa andando incontro a severe sanzioni economiche.
Queste Corti di Arbitrato Commerciale sono tribunali internazionali privati e semisegreti, composti di regola da tre membri , scelti di volta in volta da una lista ristretta di avvocati privati nell’orbita ideologica e culturale di tali organizzazioni neoliberiste.
Come in ogni arbitrato, ciascuna parte nomina il proprio difensore ed entrambe si accordano sulla scelta del giudice. Tenuto conto che gli operatori giudiziari coinvolti sono sempre racchiusi nella lista ristretta di giuristi internazionalisti abilitati alle corti arbitrali, accade che chi ha svolto il ruolo di difensore dell’investitore in un processo, può essere giudice in un altro processo, anche se successivo o contemporaneo. Gli arbitrati si svolgono in segretezza, a porte chiuse e senza controllo pubblico, senza possibilità di appello ad altre forme di giustizia internazionale.
Casi emblematici di arbitrati sono quelli intentati dalla multinazionale svedese del nucleare Vattenfall contro le norme tedesche che prevedevano l’abbandono della produzione di energia elettrica con impianti nucleari (la richiesta di danni alla Germania è stata pari a 4,7 miliardi di euro), oppure quelle intentate dalla Philip Morris contro gli Stati dell’Uruguay, della Norvegia e dell’Australia contro le norme volte a restringere ed ostacolare il consumo di tabacco.
Qualora un illuminato governo di onesti decidesse una volta per tutte di abbandonare il progetto di un’opera inutile finanziata per soli scopi clientelari da precedenti governi, gli investitori multinazionali coinvolti nel progetto potrebbero convenire lo Stato avanti ad una di queste corti private e segrete.
Nelle Corti Private dei trattati bilaterali sugli scambi non si tiene conto di utilità sociali, di illegittimità del progetto, nemmeno di eventuali dinamiche ed infiltrazioni criminali nell’investitore che propone causa.
Si applica, per l’appunto, tra quattro mura, il solo diritto del capitale, la corporate rule.
Rule è un’espressione che in inglese significa sia regola che dominio. Famoso è il motivo “Rule Britannia, Britannia rule the waves”, “Domina Britannia, domina sulle onde” a significare la passata posizione egemone dell’impero inglese (ma anche della Compagnia delle Indie) su tutti i mari e le rotte commerciali del mondo.
E’ evidente che un tale dispositivo, fondandosi sul potere economico e sulla forza deterrente dei risarcimenti monetari, può vincolare ogni tipo di governo, a prescindere da Costituzioni interne, Trattati internazionali di Organizzazioni regionali, Trattati e Convenzioni sui diritti dell’Uomo.
Dietro gli scranni dei giudici potrebbe idealmente figurare la massima “business is business”.
Un simile sistema, come ben argomenta Prabhat Patnaik, “non rappresenta quindi soltanto una grande limitazione della sovranità dello Stato-nazione, ma ostacola in linea di principio la capacità dello Stato di adempiere al suo mandato Costituzionale. Non c’è bisogno di dire che un tale trattato costituisce una grande violazione al principio di sovranità ed autodeterminazione dei popoli che è il fondamento della democrazia.” (Towards Global Corporate Rule).
Questo è quello che è di là da venire.”

Da Qual è l’impero del male? Ci viviamo dentro, di Enzo Pellegrin.