Al default dell’EBA, seguirà quello della UE?
di Luigi Tedeschi - 10/04/2021
Fonte: Italicum
In questi ultimi tempi, ha destato scalpore nell’opinione pubblica italiana la nuova normativa bancaria dell’EBA (l'Autorità bancaria europea), già in vigore dal 1° gennaio 2021. Tale normativa riguarda la definizione di default che le banche italiane devono osservare per valutare la solvibilità dei debiti dei loro clienti.
Occorre preliminarmente osservare che le nuove normative europee circa la valutazione delle esposizioni bancarie e la nuova definizione di default, erano contenute già nel Regolamento dei requisiti di capitale delle banche in vigore dal 1° gennaio 2014. Tale normativa era stata poi integrata con il successivo Regolamento della Commissione europea del 2018 e dalle linee guida dell’EBA del 2017. L’entrata in vigore era stata quindi prevista per il 2021.
Secondo un copione replicato fino alla nausea nella politica italiana, la ricezione delle norme europee, con effetti costantemente penalizzanti per l’economia e gli interessi nazionali, viene resa pubblica dal mainstream solo dopo la loro entrata in vigore, quando cioè le conseguenze negative si sono ormai ampiamente verificate. E, al solito, ci si stupisce (ma oggi non più di tanto), di come i rappresentati della politica italiana nelle sedi istituzionali europee abbiano potuto dare il proprio consenso a misure finanziarie lesive degli interessi nazionali. In realtà l’Europa, e con essa i trattati che presiedettero alla sua fondazione, la sua legislazione, la sua politica economico – finanziaria, non ha mai costituito un tema di dibattito politico in Italia, se non per condannare l’odiato populismo antieuropeista. L’Italia si è sempre dichiarata europeista a priori e questo atteggiamento di servile acquiescenza si è perpetuato, senza soluzione di continuità, in tutti i governi succedutisi in mezzo secolo di storia italiana, a di là della loro collocazione politica, fosse essa di destra o di sinistra.
Le nuove norme dell’EBA contengono una nuova definizione di default e riguardano la valutazione di affidabilità delle esposizioni che “gli enti creditizi e le imprese di investimento” devono effettuare nei confronti dei loro clienti. Le banche cioè, devono applicare dei criteri prestabiliti dall’EBA per valutare la solvibilità dei clienti riguardo le loro esposizioni debitorie. La normativa dell’EBA stabilisce che il debitore venga dichiarato in default, qualora si dimostri insolvente per un periodo eccedente i 90 giorni (180 giorni per i debiti verso la pubblica amministrazione), per una “obbligazione rilevante”. Un debito (scoperto di conto corrente, esposizione oltre la soglia di affidamento, insolvenza di rate di mutuo ecc…), è definito rilevante nel caso in cui superi l’importo di 100 euro (500 per le imprese), ed ecceda l’1% dei crediti complessivi concessi dalla banca. Dal 2021 dunque, in caso di default, le banche possono bloccare gli addebiti automatici e quindi, i pagamenti delle utenze, degli stipendi, dei contributi previdenziali, delle rate dei finanziamenti.
E’ facilmente comprensibile l’effetto devastante che tale normativa produrrà su di una economia italiana già in crisi generalizzata di liquidità a causa della pandemia del COVID. La dichiarazione di default non implica tuttavia l’automatica segnalazione da parte della banca alla Centrale dei Rischi. L’adozione di tale procedura è lasciata alla discrezionalità della banca. Il debitore in default non è definito automaticamente “a sofferenza”, in quanto la segnalazione “in sofferenza” presuppone che il cliente sia in difficoltà tali da rendere improbabile il pagamento del debito. In caso di segnalazione alla CR infatti, al debitore (privato cittadino o impresa), sarà inibito l’accesso al credito, anche per piccoli finanziamenti, in quanto classificato “cattivo pagatore”. Aggiungasi inoltre che in questa fase acuta della crisi, il ricorso delle imprese allo scoperto è divenuto la norma. Quindi, nel caso di inserimento nella lista dei “cattivi pagatori”, al debitore non potranno nemmeno essere accreditati gli importi degli eventuali crediti riscossi.
E’ evidente, come in tempi di grave crisi economica a seguito della pandemia, l’entrata in vigore di tale normativa europea si traduca in un a misura restrittiva del credito per imprese e cittadini. La ratio della normativa dell’EBA in vigore dal 2021 si colloca in un contesto legislativo europeo che ebbe la sua origine nel Regolamento dei requisiti di capitale delle banche del 2014. A seguito di tale indirizzo normativo, entrò in vigore il bail in o “salvataggio interno”, quale riforma delle procedure attuabili per la risoluzione delle crisi bancarie, con l’introduzione della responsabilità diretta di azionisti, obbligazionisti e correntisti oltre i 100.000 euro. Pertanto, furono successivamente varate normative che salvaguardassero la capitalizzazione delle banche, riguardo la copertura delle passività derivanti dai crediti deteriorati (NPL), la cui massa (a volte di valore non calcolabile), nelle esposizioni delle banche nella crisi del 2008, aveva messo rischio l’intero sistema bancario.
Le normative europee impongono dunque alle banche e agli intermediari finanziari, l’osservanza dei requisiti patrimoniali minimi. Tali prescrizioni quindi comportano un costante e rigoroso monitoraggio delle esposizioni dei propri clienti. Quindi la nuova normativa è stata predisposta a tale scopo. Infatti le banche devono effettuare una valutazione costante delle posizioni debitorie, al fine di garantire la copertura di tali esposizioni. La normativa europea impone peraltro alle banche di effettuare accantonamenti in conto capitale per garantire la copertura dei crediti deteriorati. Tali accantonamenti costituiscono voci di costi assai rilevanti per i bilanci delle banche. Ma comunque, è evidente che tali oneri a carico delle banche, si tramutano in misure restrittive per l’erogazione del credito, a danno delle economie degli stati membri della UE.
Tale situazione veniva illustrata in un articolo su “Milano Finanza” del 06/01/2021, intitolato “Banche, rischio di un'esplosione degli NPL” Secondo il Centro Studi Unimpresa, con le nuove regole europee potrebbe verificarsi un'esplosione dei crediti deteriorati (NPL) nei bilanci delle banche.
Secondo il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino, "L'EBA ha scritto queste norme per arginare la crescita dei crediti deteriorati, ma temo che si otterrà l'effetto contrario e per una ragione molto semplice: le banche concederanno meno prestiti e saranno costrette a chiedere alla clientela, sia imprese sia famiglie, di rientrare delle precedenti esposizioni. Ragion per cui, proprio le imprese e le famiglie - il fenomeno riguarda 15 milioni di soggetti - si troveranno in difficoltà, i problemi saranno diversi: onorare le scadenze con le banche, pagare i fornitori e i dipendenti, versare le tasse e i contributi previdenziali" … "Per quanto riguarda gli istituti di credito, saranno costretti a fare maggiori accantonamenti per coprire l'aumento repentino degli stessi NPL e in ogni caso dovranno gestire i rapporti con la clientela avendo meno flessibilità a disposizione. Basta avere piccoli arretrati per trovarsi nei guai: un ritardo di 90 giorni pari a 100 euro per le famiglie e 500 euro per le imprese comporta la segnalazione alla Centrale rischi, passaggio che si traduce in tre anni di blocco ai rapporti con le banche, dai nuovi prestiti alle carte di credito" … "Imprese e famiglie hanno meno liquidità a disposizione ed è un dramma in una fase complessa, con una situazione economica resa drammatica dagli effetti della pandemia".
Ci si chiede allora, in questo contesto di grave crisi economica, con la pandemia ancora in corso, come siano compatibili tali misure di rigore finanziario con il piano di ripresa dell’Europa previsto dal Next Generation EU e la sospensione delle regole del patto di stabilità. In realtà, sussiste una perfetta coerenza tra la normativa finanziaria della UE e il progetto di sviluppo programmato dal Word Economic Forum di Davos denominato “Grande Reset”, che prevede una trasformazione radicale del sistema economico mediante grandi investimenti nell’innovazione digitale. Tale compatibilità è stata peraltro confermata dagli orientamenti di politica economica espressi da Draghi in varie occasioni, secondo cui il sostegno pubblico non può essere erogato ad imprese insolventi, ad aziende “zombie” cioè, non in grado di generare sviluppo. Come si sa, il sistema neoliberista si rigenera e si evolve producendo “distruzioni creative”. Le misure della UE sono del tutto coerenti con il darwinismo economico messo in atto dalla quarta rivoluzione industriale, che comporterà costi sociali devastanti, con la scomparsa progressiva di interi settori produttivi. Si rileva peraltro in ambito europeo, l’assenza di una qualunque opposizione a questa nuova normativa dell’EBA, che abbia almeno chiesto il rinvio della sua applicazione.
L’oligarchia della UE persegue i propri obiettivi di politica finanziaria, in totale disconoscimento della profonda crisi economica derivante dalla pandemia, che anzi, si è rivelata una opportunità per realizzare riforme strutturali del sistema economico neoliberista.
La stessa implementazione del NG – EU si sta rivelando assai difficoltosa ed incerta, a causa dell’intervento della Corte Costituzionale tedesca, che ha impedito la ratifica del NG – EU da parte della Germania a seguito del ricorso presentato da oltre 2.000 esponenti della destra nazionalista tedesca. Secondo i ricorrenti il NG – EU è stato varato in violazione della costituzione tedesca e dei trattati europei, in quanto, in caso di fallimento della UE, il debito contratto dal NG – EU dovrebbe essere trasferito agli stati. La corte deciderà in merito. E’ evidente che tali motivazioni, del tutto pretestuose, rivelano l’ostilità dei falchi della politica tedesca a qualunque mutualizzazione del debito. Si verificheranno comunque ritardi ed ulteriori intralci burocratici alla erogazione di risorse ai paesi della UE per far fronte alla crisi.
La struttura finanziaria della UE si è rivelata immune alla crisi pandemica, nel restare sempre uguale a se stessa, incapace di riformarsi, chiusa nei suoi meccanismi finanziari e succube degli egoismi dei paesi dominanti e dei loro paesi vassalli, anche dinanzi ai propri fallimenti, resisi evidenti sia nella politica vaccinale che nella governance della crisi economica.
Al default dell’EBA, seguirà quello della UE?