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Appunti su una moneta parallela

di Nicoletta Forcheri - 30/03/2017

Fonte: nicolettaforcheri.wordpress.com

Una moneta parallela non denominata in euro, chiamata “buono”, emessa da Tesoro ed enti pubblici, oppure da CDP o dalle Poste – che già emettono i « valori bollati »- non a corso legale ma facoltativa,  emessa seguendo determinati criteri precisi che rientrino nell’ambito degli aiuti sociali e/o di emergenze d’integrità territoriale, che serva come strumento di pagamento, oltre che di beni e servizi per:

  • la sanità
  • le multe
  • il canone
  • e altri servizi dello Stato e o dei Comuni laddove ci sia ancora un servizio pubblico
  • e altre tasse che non siano nel circuito per il pagamento del debito pubblico

distribuito agli indigenti, per integrare il reddito pro capite fino a 1050 euro al mese – come del resto è previsto (l’esborso ma non la disponibilità!) sul nostro territorio per i candidati all’asilo secondo le Convenzioni internazionali e il rispetto dei diritti dell’uomo (1) che prevedono il vitto, l’alloggio e la sanità per tutti, e conformemente ai principi enunciati dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32, 42) che prevedono pari dignità per tutti, uguali davanti alla legge (2),

distribuito per le opere pubbliche di messa in sicurezza e di ricostruzione post-terremoti, che sono emergenza nazionale, che rientrano nell’integrità territoriale e nella sicurezza nazionale di ogni singolo Stato, contemplate dai Trattati UE per i casi di calamità naturale in cui il trattato UE prevede (3) la solidarietà degli altri Stati membri e il rispetto delle funzioni essenziali dello Stato (mantenimento dell’ordine pubblico, salvaguardia dell’integrità territoriale, tutela della sicurezza nazionale),

contabilizzata come diciamo noi (vedi qua),

ebbene a moneta siffatta, non chiamata moneta ma “buono di acquisto” (4), NESSUNO IN EUROPA CI POTRA’ DIRE NIENTE.

Tale buono di acquisto naturalmente potrà essere digitalmente creato dal “nulla”, come quello delle banche; oppure su carta, come i biglietti di Stato, o meglio su carta di pagamento, ma sarà sempre calibrato a determinati scopi, esattamente come i buoni di acquisto dei supermercati calibrati su una percentuale dei loro prodotti in vendita, basta che sin dall’inizio nella contabilità si veda che tali buoni, prima dell’emissione:

* siano di proprietà dei cittadini (quindi nella colonna dell’Avere dello stato patrimoniale dell’ente emittente, nella forma di debito nei confronti dei cittadini a cui sono destinati)

* siano non titolo non debito, quindi valori di cassa (res patrimoniali fongibili), quindi nella colonna del Dare dello stato patrimoniale alla voce 10 « Cassa e disponibilità liquide »

e spesi successivamente in

* aiuto agli indigenti (per integrare il reddito di tutti a 1050 euro al mese)

* ricostruzione post-terremoto (messa in sicurezza, ricostruzione e costruzione case).

In tal modo non chiediamo niente all’Europa e l’Europa non potrà venirci a dire NIENTE poiché non andremo a pesare su alcuna “flessibilità” e saranno buoni extra bilancio quindi extra controllo UE, con un giro interno nostro a corso facoltativo (del resto i buoni di acquisto li fanno i supermercati!!) per fare qualcosa che ogni Stato sovrano, e rispettoso dei diritti dell’Uomo oltre che dei trattati UE, per non parlare della Costituzione, FA e FAREBBE.

A quel punto se da Bruxelles o Francoforte avranno da ridire, sarà chiaro il loro gioco al massacro del popolo italiano e la rana bollita, prima di essere mangiata, salterà fuori dalla padella, o almeno si presuppone.

Se non altro tutti coloro che pensano di servire lo Stato, ma servono uno strozzino, si sveglieranno e si schiereranno con noi.

Nforcheri 29 marzo 2017

(1) Convenzione Diritti dell’Uomo 1948: Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

(2) senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art 3 Costituzione)

 

(3) Art. 4, comma 2 del Trattato UE. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

E Art 37 Trattato UE. Dichiarazione relativa all’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea: Fatte salve le misure adottate dall’Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell’articolo 222 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione

(4)  https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11088-buoni-acquisto-o-regalo-trattamento-fiscale-ai-fini-iva.html