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Autopercezione e senso comune, analisi della sentenza N. 143 della Corte costituzionale

di Lorenzo Borrè - 24/07/2024

Autopercezione e senso comune, analisi della sentenza N. 143 della Corte costituzionale

Fonte: GRECE Italia

Con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, la Corte Costituzionale italiana affronta la questione dell’”autopercezione non binaria dell’individuo” e quindi dell’esistenza o meno del diritto costituzionale di  quanti si identificano nel  “+” (o “plus”) dell’acronimo LGBTQ+ di vedersi anagraficamente  attribuito un sesso  distinto da quello maschile e femminile e quindi  icasticamente definito come “altro”, non esistente in natura.

La questione origina dall’ordinanza di rimessione del collegio del Tribunale di Bolzano, ove si assume che ,  “la psicologia sociale ha ormai acquisito una concezione non binaria dell’identità di genere, sul condiviso [sic] presupposto che il genere stesso non sia determinato unicamente dal dato morfologico e cromosomico, ma altresì da fattori sociali e psicologici”.

Partendo da questo assunto il Giudice rimettente ritiene che la normativa in materia di cambiamento di sesso sarebbe incostituzionale stante l’attuale l’impossibilità di riconoscere  l’autopercezione non binaria dell’individuo come presupposto idoneo all”attribuzione anagrafica di genere sessuale “altro” (posto che la normativa continua pervicamente a sostenere a basarsi sull’esistenza di soli due sessi: quello maschile e quello femminile).

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione in quanto eccedente  il perimetro del sindacato della Corte, rilevando correttamente che essa pertiene alle valutazioni decisionali del Legislatore (id est: del Parlamento), ma nello stendere la motivazione  il giudice costituzionale ha comunque proceduto ad una serie di considerazioni  che, ad avviso del sottoscritto,  evidenziano come le suggestioni dell’ideologia gender  pervadano ormai fortemente le analisi giuridiche, che appaiono sempre più connotate da una forte tendenza all’astrazione concettuale e quindi alla prevalenza della rappresentazione o percezione soggettiva della realtà rispetto alla rilevanza oggettiva della realtà biologica.

E ciò in continuità con il solco “ideologico” tracciato dalla stessa Corte costituzionale  con la sentenza n. 221 del 2015, allorquando  la Corte Costituzionale escluse che il cambiamento (di attribuzione anagrafica) di sesso comporti necessariamente un trattamento chirurgico (demolitorio e/o addizionante) e ciò sulla scorta del rilievo che “le modalità dell’adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”, confutando così l’assunto  che le donne siano delle persone con una vagina e un utero e abbiano in un periodo significativo della loro vita un ciclo mestruale (secondo le argute osservazioni di J. K. Rowling) e che gli uomini siano persone naturalmente dotate di pene e testicoli (secondo l’altrettanto arguta riflessione di Jeffrey Lebowski).

A conferma della constatazione di Luigi Ferrajoli secondo cui  l’attività giudiziaria presenta sempre «un’insopprimibile dimensione politica a causa delle inevitabili scelte valutative che intervengono in ogni decisione giurisdizionale»1, nella sentenza si legge: “la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità [sessuale]“altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.). [e che] nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost”.

Di non secondario rilievo, per l’analisi dell’impostazione concettuale della sentenza,  è la forte valorizzazione dell’assunto secondo cui “in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria, come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias”, tramite le quali diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria permettono agli studenti di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un’identità – anche non binaria – coerente al genere percepito. Tali considerazioni, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell’Unione europea, pongono la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale“.

Quali siano i “vari ambiti della comunità nazionale” (oltre a quello di una minoranza di istituti scolastici e di associazioni iperattive), e soprattutto la loro consistenza in termini numerici (che è un dato, ahimè,  ancora rilevante negli ordinamenti democratici),   non è dato sapere, ma ad avviso di chi scrive la “sensibilità sociale” evocata dalla Corte è da tenere ben distinta da quel “senso comune” che fonda l’attuale statuto antropologico, incentrato sul dualismo “maschile/femminile”.

La divaricazione tra tale evocata “sensibilità sociale” e il “senso comune”   è del resto  ben rappresentata dalle reazioni che ci sono state l’anno scorso, da parte di minoranze ideologizzate, alle parole di Carlos Santana “un uomo è un uomo e una donna è una donna”, parole definite “scioccanti” dagli esponenti dell’ideologia  “non binaria”.

Ad avviso di chi scrive, il sostrato ideologico della sentenza si evince dai richiami impliciti  a quella libera soggettività dell’individuo che era il progetto dell’Illuminismo, ma è noto che l’astrazione su cui si fondava un tale progetto ha  fatto sì che il suo compimento si sia risolto, sistematicamente, nella negazione della sua premessa, così come accade  allorchè   la dissociazione tra “autopercezione”  e dato naturale sessuale, pretende borghesemente di essere legittimata attraverso l’imprimatur del riconoscimento delle Istituzioni.

Ed è così che, come aveva rilevato Marx, l’astrazione indeterminata, avulsa dai vincoli contenutistici della realtà naturale,  funziona come effettivo principio di organizzazione artificiale della società: l’astrazione su cui si fondano certe rivendicazioni non è un modo per descrivere concettualmente la realtà, ma è la leva dialettica per  costruire astrattamente la realtà e quindi una società artificiale,  alienata dal reale e quindi alienante.

La stessa pretesa tassonomica di minoranze attive di veder  riconoscere oltre al sesso femmile e a quello maschile, un sesso definibile con “altro” ( e quindi non riconducibile alla realtà naturale, ma all’elemento psichico) dimostra come grande sia la confusione sotto il cielo o meglio, come il tutto si fondi su una pretesa ideologica che, come nota Alain de Benoist,  si fonda sull’idea che l’identità sessuale derivi da una pura “costruzione sociale” e  che alla nascita non ci sia alcuna differenza significativa tra maschi e femmine, di talchè l’individuo non debba niente alla natura e che egli possa costruire se stesso a partire dal nulla. Un’impostazione ideologica che poco ha a che vedere, a giudizio di chi scrive, con  una “sensibilità sociale” assolutamente minoritaria proprio perchè antitetica al senso comune.

Il mito greco ci ammonisce sulla pericolosità di scoperchiare nuovi  vasi di Pandora e i postulati ideologici di un pensiero che nega  la realtà naturale per sostituirla con una fondata sulla totale astrazione non lasciano presagire nulla di buono.