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Dallo stato di emergenza allo stato di eccezione: il passaggio formale a un regime autoritario

di Augusto Sinagra - 02/11/2021

Dallo stato di emergenza allo stato di eccezione: il passaggio formale a un regime autoritario

Fonte: Augusto Sinagra

Lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Decreto legislativo 02/01/2018, n° 1, può durare al massimo un anno e può essere rinnovato al massimo per un altro anno. Dunque, un biennio che va a scadere il 31 gennaio 2022. A tale data non è più prorogabile ma a Draghi e a Speranza è stato detto che deve essere prorogato. Le ragioni si intuiscono facilmente e di sicuro c’è che non sono ragioni sanitarie di difesa della salute pubblica della quale l’illegittimo governo se ne straimpipa, tanto che oltre ai precedenti continui tagli alla sanità pubblica dei precedenti governi, quello attuale prevede un ulteriore taglio di sei miliardi di euro.
Poi, tanto per fare un esempio, a Trieste (luogo preso ad esempio per denunciare contagi farlocchi mentre, viceversa, in tutte le altre Città compresa Roma con le manifestazioni del 9 ottobre e del 15 ottobre organizzata dalla CGIL non vi è stato alcun aumento dei contagi, onde l’aumento farlocco di essi a Trieste è volto a impedire ulteriori manifestazioni dei Lavoratori portuali) le terapie intensive negli ospedali cittadini sono assolutamente vuote.
Certo, l’illegittimo governo può fare ricorso sempre allo strumento legislativo che, modificando il citato decreto legislativo del 2018, può fissare una più lunga durata di uno stato di emergenza privo di ogni presupposto e dunque finalizzato a scopi illeciti.
Vi è però un problema: la costituzionalità di un simile provvedimento legislativo (il Cav. Mario Draghi è lesto nell’emanare Decreti Legge di convenienza e ciò con il sostegno entusiastico di Capitan Fracassa e della Pulzella d’Orleans) che si risolve in una illegittima limitazione di sacrosanti diritti e libertà del cittadino.
In uno Stato normale, rispettoso della Costituzione, il Capo dello Stato rifiuterebbe con sdegno di firmare un simile Decreto Legge.
La magistratura ordinaria in sede di giudizio ordinario rimetterebbe gli atti alla Corte costituzionale e quest’ultima dichiarerebbe l’illegittimità costituzionale del provvedimento.
Nei fatti vi è che il Capo dello Stato sicuramente firmerà, nessun giudice accoglierà la questione di illegittimità costituzionale poiché storicamente la magistratura ordinaria tende sempre a compiacere il potere politico. E se pure la questione arrivasse alla Corte costituzionale, questa non esiterebbe a concludere nel senso che “Tutto va ben, madama la marchesa”.
D’altra parte, si tratta di quella Corte costituzionale che ebbe come suo primo Presidente quel tale Gaetano Azzariti che fino a pochi anni addietro presiedeva orgogliosamente quell’immondo schifo del “Tribunale della Razza”.
Questa è la situazione e di fronte a questa, lo ripeto ancora una volta non si può far ricorso a strumenti ordinari.
Una preghiera rivolgo, però, agli antifascisti: prima di parlare di Fascismo, sciacquatevi la bocca con l’acido muriatico.