IL M.E.S., questo sconosciuto!
di Marcello Austini - 19/05/2020
Fonte: Italicum
IL M.E.S., questo sconosciuto!
(di Marcello Austini)
Quanto ci si appresta a scrivere intende essere un tentativo di approfondimento su qualcosa che oggi è diventata di stringente attualità, su cui molti parlano, ma che nella realtà solo in pochi (relativamente pochi) davvero conoscono.
Subito, si attira l’attenzione su due elementi importanti. Quello temporale, “oggi, solo oggi” e quello dei “sapienti”, ovverossia la ristretta cerchia di chi ha avuto modo di conoscere, di studiare la “materia”, cerchia in cui inserire, professori, tecnici del settore, studiosi, giornalisti, pochi politici.
Per quel che attiene al primo elemento va subito sottolineato che, tale strumento, il MES, è stato ideato e realizzato dalle Istituzioni europee già anni addietro e non ora; per quel che concerne, invece, il secondo elemento sciogliamo subito un nodo importante: la predetta “ristretta cerchia di sapienti” è divisa, spaccata, e risente, ovviamente, oltre che delle differenti opinioni personali rispetto all’idea di Unione Europea, alla sua appartenenza, alla possibilità di “utilizzo” delle Isitituzioni Europee, ma anche e soprattutto, del ruolo e della funzione dell’ente di appartenenza (sia esso istituzione pubblica, ente privato, ufficio studi, università,ecc. ) e/o della linea editoriale imposta al giornale, o al mezzo di comunicazione.
Sul tema in discussione (cosi’ come per altri), si assiste, pertanto, non alla messa in campo di una verità assoluta (semmai ciò fosse possibile), ma ad una verità riflessa o quantomeno condizionata.
I fautori del “sogno europeista” presenteranno ogni programma, ogni strumento, posti in essere da parte dell’Unione Europea (rectius dalla Commissione europea, istituzione non eletta e vero centro motore e dominus di ogni proposta, e su cui è sempre aleggiata la carenza di democraticità) come il bene assoluto, la panacea di tutti i problemi. Essi rappresentano un fronte compatto che possiamo definire “globalista”, che spazia da una parte all’altra dello schieramento politico e che comprende la gran parte dei mass- media, e nel quale sono “arruolati” tecnici del settore, intellettuali e opinionisti, solo apparentemente indipendenti.
Dall’altra parte dello schieramento, vi sono alcune (poche) voci dissidenti, più o meno indipendenti (a volte anche divise ed in contrasto tra loro) ed uno sparuto fronte sovranista ancora in via di formazione e di definizione. Questo il quadro attuale!
Tanto per non rimanere nell’ombra e non far restare “in ansia” il lettore fino all’ultimo, chi scrive ritiene e ribadisce che l’attuale Unione Europea sia sbagliata, non funziona e che vada ampiamente riformata, o addirittura e meglio, ripensata e ricostruita dal fumo delle sue stesse macerie.
L’Italia, sempre penalizzata dall’attuale assetto - e gli altri Stati membri ad eccezione dell’asse franco-francese - pertanto, dovrebbe assolutamente pensare ad una rapida uscita dal mostro denominato Unione Europea e dalla sua asfissiante moneta unica, per il ritorno alla sovranità politica e monetaria, uniche garanzie di vera libertà e indipendenza.
Si è appena parlato di sovranità politica e monetaria che abbiamo perso con la cessione di sovranità al fine di aderire ai Trattati istititutivi dell’Unione Europea, ora a causa (o forse sarebbe meglio definire il pretesto) della crisi Covid-19, con il ricorso al MES, rischiamo di perdere anche la sovranità economica-finanziaria e quella fiscale.
E’ già tutto pronto, è già stato tutto progettato dal mostro denominato Unione Europea, ivi compresi gli strumenti di asservimento che solo apparentemente sembrano essere la soluzione ai problemi dell’Italia mentre invece rappresentano il capestro del condannato, un capestro dal quale sarà praticamente impossibile liberarsi.
Prima di passare ai fatti di stringente attualità, di cercare in qualche modo di rappresentarli e di evidenziarne, soprattutto, i molteplici aspetti di criticità, sia consentita una piccola digressione che attiene al modus operandi delle Istituzioni Europee ed in particolare della Commissione UE che, come detto, rappresenta il vero centro motore di tutto. Ciò necessita per permettere all’interlocutore di farsi un’idea più precisa di come vanno le cose li’ a Bruxelles, nei palazzi del potere, come opera un certo meccanismo.
Chi scrive, ha frequentato per anni, per motivi di lavoro, quegli ambienti e conosce bene il sistema, l’ipocrisia che regna sovrana. Il tutto condito in un ambiente ovattato, confortevole, funzionante, apparentemente trasparente, dove ogni Stato membro, sempre apparentemente, sembrerebbe dire la sua, “esprimere liberamente il proprio pensiero”, pesare ufficialmente come gli altri.
Ma poi, a poco a poco, frequentando quegli ambienti, imparando a conoscere i funzionari della Commissione, l’euroburocrazia, con un minimo di intelligenza e sensibilità, ti rendi conto di partecipare ad un gioco truccato, dove tutto è programmato e predisposto a dovere - testi normativi compresi -, dove vince sempre il banco - la Commissione che riesce sempre ad ottenere e a raggiungere ciò che si prefigge - e quei pochissimi Stati membri (la Germania, prima il Regno Unito, la Francia) che davvero contano qualcosa nella “gerarchia” europea. Non fosse altro per il solo fatto di aver disseminato, o meglio “piazzato” in posizioni strategiche e/o di vertice loro funzionari nazionali, i loro direttori generali, i loro Commissari europei.
Se sei davvero sveglio poi, ti accorgi anche del pregiudizio, della diffidenza, se non dell’aperta ostilità che i predetti burocrati - con le dovute eccezioni - nutrono nei confronti di tutti gli altri Stati membri, Italia compresa.
Ma passiamo al tema, all’attualità e parliamo di M.E.S.
L'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità (European stability mechanism, ESM) dell'area euro, si è resa possibile grazie ad un’apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
L'ESM (o MES che dir si voglia) ha affiancato e poi sostituito i previgenti strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria: l’European financial stabilisation mechanism (EFSM) e l’European financial stability facility (EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.
La modifica dell'art. 136 del TFUE.
Come già accennato, l'istituzione dell'ESM è stata possibile attraverso un’apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), avvenuta mediante la Decisione del Consiglio europeo il 25 marzo 2011. La modifica - entrata in vigore il 1° marzo 2013 a seguito della allora 27 Stati membri dell'Unione Europea, prevede l'aggiunta all'art. 136, del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità." L'Italia ha ratificato la modifica dell'art. 136 con la legge 23 luglio 2012, n. 115.
La base giuridica così introdotta, ha autorizzato gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità (il MES) su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Inoltre, non è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'UE, risolvendosi l'assistenza finanziaria in contributi degli Stati membri aderenti sotto forma di prestiti e garanzie.
Quanto appena detto rappresenta la precondizione per il varo dello “ strumento” di cui oggi tanto si parla, il M.E.S. appunto.
Criticità. Già in tale prima fase, sono ravvisabili elementi di criticità. Esaminiamone il primo, non senza anticipare le scuse al lettore per le successive (poche) righe, dal carattere decisamente tecnico.
Per istituire il Meccanismo Europeo di Stabilità (M.E.S.) le istituzioni europee avrebbero violato gli stessi Trattati europei. Modificando, come visto, l’articolo 136 del TFUE, con la procedura di consultazione semplice e non con la procedura richiesta nei casi di modifica dei Trattati, ossia l’organizzazione di una conferenza intergovernativa.
Per ovviare a ciò, le predette Istituzioni europee hanno fatto ricorso all’articolo 48, comma 6 del TUE (Trattato sull’Unione Europea) che prevede la possibilità di modificare le disposizioni della terza parte del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) con la procedura semplificata unicamente se ciò non estende le competenze attribuite all’Unione, e solo se la decisione di modifica delle disposizioni è approvata dagli Stati membri secondo le loro rispettive norme costituzionali.
Uno stratagemma normativo in poche parole, messo in campo dalle Istituzioni europee per arrivare, in una seconda fase, all’approvazione del M.E.S..
La questione era (e resta) talmente delicata che sono state sollevate delle questioni pregiudiziali di merito alla Corte europea di Giustizia nell’ambito di un giudizio nazionale posto in essere da un deputato irlandese contro il proprio governo, nell’ambito della procedura di ratifica e approvazione della predetta modifica dell’articolo 136 del TFUE, da parte del Parlamento nazionale.
Appare appena il caso di segnalare che la sentenza della Corte europea, del 27 novembre 2012, è stata naturalmente scontata e favorevole all’operato delle Istituzioni europee (Sentenza C-370/12).
Il M.E.S. - La nascita, il varo del Meccanismo Europeo di Stabilità, è stato realizzato attraverso un Trattato istituivo (Trattato istitutivo dell'ESM).
In base al trattato istitutivo , l'ESM è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo.
Il M.E.S., pertanto, oltre ad un meccanismo, si è rivelato essere un Fondo, oltre che un’istituzione vera e propria.
Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:
• l'accesso all'assistenza finanziaria dell'ESM viene offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE);
• lo Stato membro beneficiario è tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI;
• l'ESM ha una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. E' prevista la possibilità di integrare la capacità di prestito dell'ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria;
• l'ESM ha un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro. Di questo importo, 80 miliardi di euro sono sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro. Inoltre, l'ESM dispone anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro;
• la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell'ESM è basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione;
• al fine di garantire efficacia al sistema decisionale dell'ESM, esso opera a maggioranza qualificata dell'85% del capitale (anziché secondo la regola del comune accordo) qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.
Il Trattato istitutivo dell'ESM è stato ratificato dall'Italia, con la legge 23 luglio 2012, n. 116.
In merito a tale legge di ratifica ed a quella sopra riportata di ratifica della modifica dell'art. 136 del TFUE (la legge 23/07/2012, n.115), occorre fare le seguenti riflessioni.
Si noti, innanzitutto, la data di approvazione parlamentare delle due leggi, entrambe licenziate in prossimità della pausa estiva e della chiusura delle Camere. Strano no? Anche perchè, l’esperienza ci insegna che proprio tali periodi dell’anno sono quelli più favorevoli per tessere imboscate e compiere colpi di mano.
Altra riflessione. Indovinate un po’ chi compare tra i presentatori del disegno di legge? Oltre al Ministro senza portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi, troviamo proprio quel Mario Monti - allora Ministro dell'Economia e delle Finanze - nel Governo Monti-I. L’uomo della Goldman-Sachs, quello del Golpe bianco finanziario del 2011, quando lo spreed italiano schizzava alle stelle!
Ma torniamo al M.E.S., al suo Trattato istitutivo. Secondo l'art. 3, tale istituzione si pone come obiettivo quello di raccogliere fondi e sostenere gli Stati membri e perciò, coloro i quali hanno adottato la moneta unica, in caso di gravi problemi finanziari.
L'assistenza viene conferita su richiesta dello Stato in difficoltà. Aspetto questo, che tuttavia, non sembra essere proprio del tutto chiaro.
Mandato alla Commissione europea affidato dall'organo plenario del MES affinché accerti se la crisi di quel dato Stato possa avere un effetto contagio e portare perciò alla crisi degli Stati dell'area dell'euro. La Commissione verifica anche la condizione delle finanze pubbliche e definisce il fabbisogno finanziario di quello Stato membro. Domanda critica: in che consiste il menzionato effeto contagio? Sembrerebbe una questione a cui non si sia data reale risposta e la sua presenza nel testo dell’Accordo, posta forse per intimorire e/o condizionare maggiormente lo Stato membro richiedente.
l'organo plenario del MES adotta poi la decisione di garantire assistenza in linea di principio.
Nonostante MES e UE siano Istituzioni diverse e distinte, esse agiscono in stretto coordinamento. In particolare, sono la Commissione europea e la BCE che si occupano della procedura con il MES.
La procedura prevede l'avvio di un negoziato della Commissione UE con lo Stato membro, la Banca Centrale Europea (BCE) ed il Fondo Monetario Internazionale (FMI) - qualora venga richiesta assistenza anche a questa organizzazione - Fondo che magicamente e inopinatamente, improvvisamente compare.
Verrebbe da chiedersi come mai? Risposta scontata. Ma non è proprio il FMI uno dei componenti dell’ormai famigerata e nefasta Troika che ha già operato in terra di Grecia?
Ma torniamo alla procedura. Una volta concluso il Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding), in esso viene specificata la condizionalità che dovrà rispettare alcuni parametri:
• le decisioni eventuali devono essere adottate dal Consiglio dell'Unione Europea in base ai poteri che gli sono conferiti nel quadro della procedura dei disavanzi pubblici eccessivi;
• il Managing Director (il Direttore Generale) del MES propone poi i termini del memorandum, firmato dalla Commissione UE che sovrintende al rispetto della condizionalità prevista.
Come abbiamo appena visto, insomma, una contemporanea e molteplice presenza di Istituzioni che non lascia presagire nulla di buono e che frammentando le responsabilità fra le varie Istituzioni ed organismi, pone di fatto lo Stato membro sotto l’egida di differenti “centri di potere”.
Tutto quanto premesso, appare chiaro il quadro generale nonchè il ruolo ed il peso che il singolo Stato membro richiedente potrà svolgere in tutto il meccanismo e nel negoziato stesso: un ruolo praticamente equivalente allo zero o prossimo allo zero.
Negoziato e relativo Memoranum che potrebbero assumere i termini di un vero e proprio diktat.
E’ facile presumere (come già constatato con la Grecia) che il singolo Stato membro si troverà letteralmente schiacciato, macinato, fagocitato dalle predette Istituzioni.
Considerando, infatti, lucidamente le cose, è facile presagire che non si assisterà a rapporti paritari di forza, ad un bilanciamento di interessi, per il solo fatto che il singolo Stato membro richiedente l’assistenza, si troverà nella situazione del “parente povero”, di colui che ha bisogno, che necessita, di colui che con il cappello in mano, andrà a pietire “aiuti ed elemosine”, mettendo da parte, forzatamente, ogni ben che minima parvenza di orgoglio e di dignità, prono ai voleri ed ai desiderata delle predette Istituzioni che la faranno da padrone e che detteranno le regole.
A maggior ragione se la Nazione, lo Stato membro richiedente, sarà rappresentato, come nel caso dell’Italia, dall’attuale classe dirigente e da quei politici che dall’Europa hanno già incassato sonori ceffoni.
Tanto per non farci mancare niente, si segnala anche la presenza, di un Regolamento dell’Unione Europea (il Reg.UE 472/2013) “sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria” che contribuisce ad ingarbugliare ancora di più le cose nella materia (forse artatamente?) e ad impedire una chiara interpretazione della normativa europea esistente.
Detto ciò, procediamo con ordine per cercare di illustrare e porre all’attenzione del lettore, ulteriori criticità, alcune delle quali davvero macroscopiche e pericolose. Si può già anticipare che ne vedremo ancora delle belle!
Tralasciando altri aspetti e considerazioni che seppure di indubbia importanza, ci porterebbero in un terreno troppo complicato ed in un tecnicismo esasperato, possiamo, di seguito elencare gli ulteriori elementi di criticità rilevati:
Nel novero delle sovrapposizioni tra Istituzioni, possiamo comprendere anche quella di competenza con la B.C.E., in rapporto di proprietà con il M.E.S. e regolatrice del settore bancario a livello europeo, oltre che unico soggetto prestatore di ultima istanza, laddove il M.E.S. non può praticare il quantitative easing , ovvero regolamentare le garanzie dei suoi prestiti senza le conseguenze del giudizio dei mercati.
Pezzo veramente forte, è rappresentato dall’art.32 (Status giuridico, privilegi e immunità) del Trattato istitutivo del M.E.S. che al paragrafo 1, cosi’ testualmente recita: “Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. [...] ”.
E ancora ai paragrafi 3, 4, 5, e 6 sono indicati ulteriori privilegi ed immunità. Eccoli:
par.3. “I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito”;
par.4. “I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative”;
par.5. “Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili”;
par.6. “I locali del MES sono inviolabili”.
Di altrettanta importanza, anche il successivo art. 34 (Segreto professionale), che va ad aggiungere ulteriori prerogative e diritti, in capo ai “membri o gli ex membri del Consiglio dei Governatori, del Consiglio di amministrazione e del personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES. [...]”.
Per essi, per tutte le predette figure, vige il segreto professionale e l’obbligo di non rivelare informazioni protette dallo stesso segreto professionale. Ciò, si badi bene, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Il paragrafo 1, del successivo art. 35 (Immunità delle persone), cosi’ recita: “Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti”.
Chi scrive ritiene che più che “immunità” si debba parlare, meglio, di “impunità” e che appare quasi tragi-comico l’incipit del paragrafo, in cui si evidenzia nell’interesse di chi viene redatta la disposizione (nell’interesse del MES). Strano no?
Da notare anche, al par. 2, gli ampi poteri di cui gode il direttore generale del MES che, da Dominus assoluto, può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, fatta eccezione (ovviamente) per esso stesso. In definitiva, può tenere sotto scacco tutto il personale e, direttamente o indirettamente, condizionarlo.
Nel novero di benefici, immunità, prerogative fin qui elencati, dobbiamo anche aggiungere anche quelli di tipo fiscale. In forza dell’art. 36 (esenzione fiscale), infatti, il MES è esente da qualsiasi imposta diretta, nell’ambito delle sue attività istituzionali, dei suoi attivi, delle sue entrate, dei suoi beni, ecc. ecc.. Proprio come tutti i “comuni mortali” (sic), come tutte quelle persone fisiche, enti, società che regolarmente versano le proprie imposte, adempiono ai loro doveri di contribuenti e che magari sono rovinate e costrette a chiudere, proprio dalle perverse logiche economico-finanziarie europee che discendono da Istituzioni analoghe a quelle sino ad ora descritte (MES) e dalla tecno-burocrazia di Bruxelles... .
Al riguardo, occorre anche sottolineare che l’aver creato, ex novo, tale Istituzione in Lussemburgo (ma guarda un po’, è solo un caso?) e che potrebbe, in futuro, estendersi anche a Bruxelles, rappresenta un costo (sede, attrezzature, stipendi e prebende, non trascurabili a tutto il personale) che, ovviamente, è sostenuto dagli Stati membri aderenti al Trattato.
Altri elementi di critica sono rappresentati anche dalla natura estremamente finanziaria dell’Istituzione. Il MES ha una disponibilità di più di 700 miliardi di euro garantiti dagli stessi Stati della zona euro con una quota calcolata in base al proprio pil. Pertanto, i maggiori "azionisti" sono la Germania (190 miliardi), la Francia (142,7 miliardi) l’Italia (125 miliardi) e la Spagna (83 miliardi).
Per fornire quote di partecipazioni così ingenti (impegno irrevocabile e incondizionato, come descritto nell'art. 8), gli Stati dovranno, per forza di cose, chiedere a prestito o aumentare il proprio debito, attesi gli impegni di cui la stessa zona euro si è fatta carico attraverso il Fiscal Compact di riduzione del deficit e del debito pubblico, senza tener conto della congiuntura economica che ora, a maggior ragione, a causa del Covid-19, non appare proprio positiva.
Quel che se ne deduce è la volontà (delle Istituzioni europee e dei Governi degli Stati membri aderenti) di risolvere i debiti, le difficoltà finanziarie, creando nuovo debito! Qualora intervenga il MES, quest'ultimo "può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite" (art. 12 del Trattato). In altre parole, il prezzo da pagare (per lo Stato membro richiedente) per gli “aiuti” ricevuti e posti sotto condizione, è rappresentato dalla cessione della sovranità economica come, peraltro, già avvenuto con il caso Grecia.
Altro aspetto di forte criticà è dato dal fatto che il Trattato M.E.S. prevede che "in caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare [...] o in relazione al rimborso dell’assistenza finanziaria concessa [...], detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza [...]" (art. 4, par.8).
In definitiva, il tutto sembra assumere le vesti di un gioco perverso, di un meccanismo ad incastro che può costare tanto, sotto tutti gli aspetti, allo Stato membro richiedente l’assistenza. Meccanismo che porterebbe da un lato all’impossibilità di prendere decisioni (votare) all'interno del MES, e dall’altro e soprattutto, alla cessione (anche) della sovranità economica.
Situazione la prima, davvero grottesca e che non ha pari nell’ambito della storia del diritto dei Trattati (ove, generalmente, dovrebbe vigere la regola dell’uguaglianza inter pares), mentre la seconda situazione (la perdita della sovranità economica) porterebbe, di fatto, ad una sorta di “amministrazione controllata” dello Stato membro richiedente da parte di un “direttorio internazionale”, rappresentato dalla Troika.
A sostegno del fatto che il MES possa rivelarsi un meccanismo ad incastro da cui sarebbe pressochè impossibile uscirne, è la constatazione che nel Trattato istitutivo, manca un articolo (che nei trattati normalmente è presente) che concerne la denuncia dell’atto internazionale da parte di uno Stato membro aderente, articolo che, pertanto, dovrebbe prevedere e disciplinare modalità e tempistiche per l’uscita di uno Stato membro dal MES.
Tale situazione, trasposta figurativamente, sembra configurare un meccanismo del tutto simile ad una porta girevole, in cui è (relativamente) facile entrare (basta pagare) ma praticamente impossibile uscirne.
Il MES deve far paura allora? Nonostante le rassicurazioni del Premier Conte e di altri politici, tecnici, giornalisti globalisti, per quanto sopra esposto, per le criticità rilevate, per il fatto di essere in buona compagnia con altri (ancora pochi) “spiriti liberi” nel giudizio negativo sul MES, si deve assolutamente scongiurare che l’Italia faccia ricorso al “fondo salva Stati” (sic) dell’Unione Europea, ed evitare che si aprano le porte all’ormai famigerata Troika.
In caso contrario, in caso di richiesta di assistenza italiana, la preoccupazione, meglio la certezza è che l’aver aderito al MES comporterà ulteriori tagli allo stato sociale (sanità inclusa), una riforma del mercato del lavoro ancor più in salsa liberista ed una rivisitazione del sistema pensionistico, ovviamente ancora più in peius.
Quali effettivi scenari allora ipotizzare in caso di ricorso al MES da parte dell’Italia? Quello che è successo in Grecia dopo l’adesione al MES è emblematico e dovrebbe far riflettere: non solo la Troika ha preteso ed ottenuto una riforma dell’accesso al sistema pensionistico, ma ha anche ridotto l’assegno di chi era già in pensione. L’esempio greco dimostra che l’utilizzo dei fondi del MES è soggetto al rispetto di determinate condizioni. Condizioni dettate dai rappresentanti della Commissione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea (ossia, le tre anime della cosiddetta Troika).
Le condizionalità del MES sono discusse di volta in volta con il Paese debitore ma, nella gran parte dei casi, impongono tagli alla spesa pubblica, con interventi piuttosto marcati sulla spesa sociale e pensionistica.
In Grecia, nello specifico, la Troika ha preteso un taglio del 20% di tutti gli assegni pensionistici superiori ai 1.200 euro mensili, la cancellazione della tredicesima mensilità (anche per i dipendenti statali) ed una sforbiciata agli assegni di tutti coloro che sono andati in pensione prima dei 55 anni.
Per concludere questa lunga analisi, giovi qui ricordare che la “demoniaca” Unione Europea, e per la precisione la Commissione UE, ha già predisposto e messo a punto, il 6 dicembre del 2017 , un pacchetto di proposte che si incentra: nell’istituzione del Ministro europeo dell'economia e delle finanze; nella creazione di un Fondo monetario europeo; sull’incorporazione del Trattato Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE; nell’introduzione di nuovi strumenti di bilancio per la zona euro (sostegno alle riforme strutturali e stabilizzazione degli investimenti).
Allo stato attuale, la proposta sembrerebbe bloccata, se non superata, dalla soluzione intermedia individuata nell’eurogruppo del 21 giugno 2019, che prevede, almeno in questa fase, solamente una revisione del trattato che istituisce il MES , per poi eventualmente includere il Meccanismo nel quadro giuridico dell'UE, in una fase successiva.
Com’è facile desumere, per quanto sopra evidenziato, la Commissione UE ha già inserito nel suo arco, diverse e velenose frecce che è pronta a scagliare al momento opportuno, nell’ambito della sua strategia a corto e medio termine.
Una strategia che ha dovuto necessariamente tener conto della crisi provocata dal COVID 19 e che è stata, al momento, solo rallentata.
Ma non dubitino i lettori che quanto definito nel corso dell’ultima riunione dell’eurogruppo del 9 aprile scorso, apre già le porte ad un uso flessibile del Meccanismo europeo di Stabilità.
Più precisamente, è stato deciso che il cosiddetto “fondo salva-stati” (il MES) renderà disponibili 240 miliardi di euro da prestare agli Stati membri a condizioni più favorevoli di quelle previste attualmente.
L’accordo raggiunto, prevede tre misure: una cassa integrazione europea con disponibilità fino a 100 miliardi di euro, un fondo speciale della BEI (Banca europea degli investimenti) da 200 miliardi di euro, e, soprattutto, una nuova disponibilità del MES.
Al riguardo, vi è da evidenziare la risposta del Direttore del MES, Klaus Regling che ha dichiarato che: “i fondi saranno usati per le spese relative all’emergenza sanitaria ed alla risposta economica alla crisi… su questo focalizzeremo le nostre condizioni”.
A questo punto la “trappola” sembra servita e si accinge a scattare, andando ad incastrare i malcapitati Stati membri, in quanto è stato abilmente celato un aspetto fondamentale: quelle condizioni definite inizialmente “leggere” potranno essere modificate successivamente a maggioranza qualificata dal Consiglio UE e quindi trasformarsi - in una seconda fase - in una tagliola, il tutto avvenendo nell’ambito delle norme del Trattato sul MES.
Come a significare, che il “male, una volta scacciato dalla porta, rientra sempre dalla finestra”!!
Pertanto, poi, quando i “giochi” saranno fatti ed i processi innescati divenuti irreversibili, non stupitevi e non venite a lamentarvi, perchè eravate stati avvertiti e Noi ve l’avevamo ampiamente preannunciato!! D’altronde, puo’ prevedere il futuro solo colui il quale lo costruisce.