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Ma il sindacato difende i lavoratori?

di Stefano De Rosa - 17/10/2023

Ma il sindacato difende i lavoratori?

Fonte: Italicum

IL CNEL BATTE UN COLPO E LA CGIL IN RITIRATA
L’incapacità di costruire un’alternativa politica efficace, o almeno credibile, all’esecutivo di centrodestra ha costretto nel mese di luglio le opposizioni – non tutte, invero – a ripiegare su un minimo comune denominatore per offrire al proprio elettorato e ai litigiosi gruppi parlamentari una parvenza di iniziativa condivisa. La battaglia sul salario minimo a 9 euro l’ora ha, quindi, rappresentato la migliore foglia di fico disponibile per coprire accese rivalità e lacerazioni profonde.
Alla luce delle tensioni geostrategiche e militari conseguenti alla vicenda ucraina, con le ricadute in ambito energetico ed economico, seguite peraltro a due anni di crisi pandemica, la questione imposta dalle opposizioni nell’agenda politica esprime, in ogni modo, fondate giustificazioni sociali. Doverosa, dunque, l’attenzione governativa per una sua adeguata ed approfondita analisi. Altrettanto dovuta la decisione della premier di investire il CNEL di valutare l’introduzione ope legis del livello di salario minimo orario.

IL RUOLO DEL CNEL
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è l’organo preposto dalla Costituzione (art. 99) non solo a fornire consulenza a Camere e Governo per le materie attribuite dalla legge, ma anche ad assumere iniziativa legislativa e a contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale. Il CNEL, composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, è pertanto l’organo più dotato, a livello istituzionale, di competenze tecniche e professionali per fornire supporto altamente qualificato.
Ciò premesso, lo scorso 12 ottobre il Consiglio presieduto dal prof. Renato Brunetta ha approvato a maggioranza (62 presenti: 39 favorevoli, 15 contrari e 8 non partecipanti), un documento nel quale si afferma che “la mera introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe né la grande questione del lavoro povero, né la pratica del dumping contrattuale, né darebbe maggior forza alla contrattazione collettiva. […] La contrattazione collettiva è la sede da privilegiare e valorizzare per la fissazione dei trattamenti retributivi adeguati”.
La notizia veicolata dai media è stata, tuttavia, la spaccatura che ha contraddistinto le posizioni dei sindacati confederali, i cui segretari generali sono consiglieri pro tempore del CNEL: la Cgil e la Uil hanno votato contro (dunque per il salario minimo), la Cisl si è espressa, invece, a favore.

IL LIVELLO SUFFICIENTE DELLA RETRIBUZIONE
Opportuno, allora, è rammentare che il sindacato, come attore sociale, e la contrattazione collettiva, come strumento bilaterale, traggono la loro ragion d’essere dall’obiettivo di salvaguardare dalla propria autonomia negoziale il singolo lavoratore, un soggetto altrimenti costretto a soccombere di fronte all’asimmetrico potere datoriale e indotto ad accettare condizioni economiche e normative vessatorie, stante un contesto di concorrenza al ribasso.
Altrettanto opportuno è rammentare che l’art 39 della Costituzione richiede alle organizzazioni sindacali di darsi un ordinamento interno a base democratica al fine di ottenere la registrazione presso appositi uffici locali o centrali. Con la registrazione, le organizzazioni sindacali, da associazioni di fatto, si trasformerebbero in associazioni dotate di personalità giuridica e, quindi, titolate a stipulare contratti di lavoro con efficacia erga omnes. Per una serie di ragioni (tra cui la diffidenza di larga parte dei sindacati per ogni forma di controllo dei pubblici poteri sulla loro organizzazione interna – troppo recente era l’esperienza corporativa), la legge che avrebbe dovuto disciplinarne organi e procedimento di registrazione non è mai stata emanata dalla classe politica.
I sindacati, essendo associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, potrebbero stipulare contratti collettivi di lavoro solo con efficacia limitata alle sole parti contraenti, ossia agli iscritti alle associazioni sindacali che li sottoscrivono.
La possibilità di dissenso dei datori di lavoro non rappresentati dalle associazioni stipulanti il contratto collettivo fu tuttavia risolta attraverso il riconoscimento della immediata precettività del disposto dell’art. 36, primo comma, della Costituzione – quello che garantisce al lavoratore una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» – in base al quale la retribuzione ritenuta proporzionale e sufficiente viene imposta anche ai datori di lavoro non vincolati da contratti collettivi con la conseguente determinazione della giusta retribuzione per via giudiziale (cfr. art. 2099, secondo comma, del codice civile).
Pertanto, sulla base di tale interpretazione, fu stabilito che il livello “sufficiente” di retribuzione, che storicamente è mutevole, non potesse essere inferiore ai minimi salariali fissati dinamicamente nei contratti collettivi di lavoro, che così finirono per avere un effetto obbligatorio anche per i non sottoscrittori del contratto.

IL SIGNIFICATO DEL VOTO DEL 12 OTTOBRE
La significativa posizione espressa nel parlamentino del CNEL dalla Cgil, oltre a disconoscere la negoziazione contrattuale quale strumento più idoneo ad innalzare i minimi salariali, è indicatrice di due rilevanti elementi.
Il primo è rappresentato dalla evidente difficoltà del sindacato di interpretare e difendere gli interessi dei lavoratori. In un rapporto di forza, soprattutto con una controparte agguerrita ed espressione di interessi economici ben organizzati, è doveroso il massimo impegno dialettico per godere di leadership e della indispensabile credibilità degli iscritti, anche di quelli potenziali. Il sindacalismo confederale – del quale la Cgil costituisce il traino – dal Patto per l’Italia del 23 luglio 1993 si è reso incapace di perseguire un nuovo e credibile modello socio-laburista ed ha abdicato alla sua funzione rivendicativa per abbracciare il destino concertativo.
È in questo filone storico-sociale di rinuncia che è possibile ravvisare la coerente scelta di Corso Italia di perseguire un salario minimo fissato dalla legge e non ottenuto dalla lotta negoziale e dalla opposizione ad un impianto giuridico ed economico liberticida ed asfissiante. Il fallimento (o il tradimento) sindacale è dunque consustanziale alla mancanza di visione e di prospettiva credibile da offrire ad un mondo del lavoro schiacciato dalla globalizzazione neoliberista e dal diffuso dumping sociale, che lucrano su sottrazione di diritti e rinunce al futuro delle giovani generazioni e che ostacolano il perseguimento di un’esistenza libera e dignitosa. Il basso profilo di Landini contro chiusure, esuberi e licenziamenti in Stellantis (editore di riferimento, tramite Gedi, di Repubblica e Stampa, testate fiancheggiatrici della Cgil) è paradigmatico.

LA PREDICA E IL PULPITO
Il secondo elemento tradisce la vera vocazione alla quale l’ex sindacato rosso ed il suo leader in particolare sembrano ora votati. Da alcuni anni la Cgil è attratta da una prospettiva di azione politica. Le ambizioni politiche di un sindacato desideroso di occupare gli spazi lasciati liberi dall’arretramento ideologico e culturale dei partiti di sinistra sono palesemente ravvisabili nella convocazione, alcuni mesi fa, di uno sciopero e di una mobilitazione contro la prossima legge di bilancio quando ancora il documento dell’esecutivo non era stato neanche pensato.
Un attivismo imbarazzante se paragonato alle 4 (dicasi quattro) ore di sciopero generale indetto per il 12 dicembre 2011 per contestare la devastante riforma Fornero in tema pensionistico. L’attrazione fatale per la politique politicienne può allora spiegare l’insofferenza del segretario generale contenuta nelle sue parole pronunciate all’indomani del 12 ottobre e riferite ad un CNEL “piegato a una logica politica”, una dichiarazione da collocare a metà strada tra la concorrenza tra soggetti costituzionali e la gelosia.
Parimenti imbarazzante risulta essere un segretario generale del primo sindacato italiano che muove simili contestazioni ad un’istituzione dove vige la regola della rappresentanza delle competenze professionali in ambito sociale ed economico (anche la sua, peraltro!) partendo da un’associazione non riconosciuta così a disagio con la democrazia interna.
Non è da escludere, infine, un’ulteriore chiave di lettura del disprezzo di Landini per il CNEL. Esso
– come ricordato – è un organo costituzionale espressione delle categorie produttive, autonomo ed indipendente dai partiti e per questo inviso alla politica. Non è un caso che il coordinamento e la programmazione degli indirizzi di politica economica dal 1967 siano stati attribuiti al CIPE, organo partitocratico, diretta espressione del potere politico, del quale il sindacalista aspira a far parte.