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Tutto coperto dal segreto fino a rinvio a giudizio

di Massimo Fini - 17/06/2007

Non si può non essere d'accordo, una volta tanto, con entrambi i Poli quando chiedono una più rigorosa disciplina delle intercettazioni telefoniche. E' inammissibile che una persona sia messa alla gogna per delle frasi smozzicate, estrapolate da un contesto, che non si sa se abbiano una qualche rilevanza penale.
In realtà è tutto il regime della pubblicità degli atti preliminari che va rivisto. Col vecchio Codice Rocco esisteva il segreto istruttorio. Nessun atto poteva essere reso pubblico fino all'inizio del dibattimento. Il segreto aveva due funzioni: 1) Tutelare la riservatezza delle indagini in modo che gli inquisiti non potessero depistarle 2) Tutelare l'onorabilità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo in un procedimento penale nella fase delicata e necessariamente incerta delle indagini preliminari quando chi vi è incappato potrebbe benissimo uscire dal processo prima del dibattimento o alcuni suoi atti che lì per lì potevano sembrare di rilevanza penale non averne alcuna. La debolezza del vecchio Codice era che imponeva pene, per chi avesse violato il segreto istruttorio, solo pecuniarie e di entità modesta. Per cui i giornali preferivano pagare pur di avere lo 'scoop'.

Nel 1988 il Codice Rocco è stato sostituito da un nuovo Codice elaborato da Gian Domenico Pisapia che ha costruito un processo ibrido, mezzo accusatorio e mezzo inquisitorio, in cui il segreto istruttorio può essere bucherellato da tutte le parti (mi spiace dirlo perchè Pisapia è stato il mio Maestro e con lui mi sono laureato con la lode). E' stato del tutto inutile che la Forleo, uno de migliori magistrati di Milano, una nuova Boccassini, prendesse tutte le precauzioni perchè il contenuto delle intercettazioni non fosse divulgato. Dal momento in cui gli atti sono messi a conoscenza degli avvocati (e non potrebbe essere diversamente, altrimenti non potrebbero difendere i loro assistiti) il segreto è bell'e che fritto. Lo diceva già Manzoni che un segreto quando è conosciuto da più di una persona non è più un segreto. Nè si può chiedere al pm di depositare solo gli atti penalmente rilevanti perchè nello stato delle indagini preliminari nemmeno lui lo sa. Lo si saprà solo alla conclusione delle indagini preliminari, al momento del rinvio a giudizio . E fa una bella differenza, perchè al dibattimento arrivano solo gli atti che il Gip ha ritenuto penalmente rilevanti e le persone ritenute passibili di giudizio , mentre tutto il resto, l'inutile, il pettegolezzo, il gossip di cui si nutre la stampa viene scartato.

Nè si possono limitare le intercettazioni telefoniche con la scusa che sono costose. Tutta la Giustizia costa. In una società come la nostra le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di indagine indispensabile, soprattutto nei reati associativi di tipo mafioso cui appartengono anche certe attività degli uomini politici. Il problema quindi non è limitare le intercettazioni ma impedirne la pubblicazione. Come? Con pene severissime, pecuniarie e personali, nei confronti dei giornali e dei giornalisti che se ne rendano responsabili. L'ex magistrato Di Pietro, con una curiosa inversione dei ruoli, afferma che voterà contro qualsiasi provvedimento che "impedisca ai giornalisti di fare il proprio lavoro". Sbaglia. Il diritto di informare e di essere informati non è, come ogni diritto, assoluto ma incontra dei limiti in altri diritti ugualmente degni di tutela quali la dignità e l'onorabilità delle persone coinvolte, nelle indagini preliminari, in un procedimento che potrebbe vederle del tutto estranee.