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L'assegno bancario: un'arma impropria contro il signoraggio

di Orazio Fergnani - 29/06/2007

 

 

PREMESSO IL

 

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare…..


Art. 1
L'assegno bancario (chèque) contiene :

 

1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

 

2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

 

3) il nome di chi è designato a pagare (trattario) [la banca];

 

4) l'indicazione del luogo di pagamento ;

 

5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;

 

6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

 

Art. 2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

 

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento.

 

Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.

 

L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

 

Art. 3
L'assegno bancario è tratto su di un banchiere .
Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio della Repubblica o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere [falla attaccabile]. L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

 

Art. 4
L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta. Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

 

Art. 5
L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola «all'ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente; al portatore. L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore. L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

 

Art. 6
L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente. L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo. L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

 

Art. 7
Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

 

Art. 8
L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio [81] di un terzo sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere.

 

Art. 9
L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

 

Art. 10
Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per l'assegno, firme false o di persone immaginarie ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

 

Art. 11
Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

 

……………..  OMISSIS  ………..

 

Art. 16
Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

 

Capo II  - Del trasferimento.


Art. 17
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» è trasferibile mediante girata. L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria. La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

 

Art. 18
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta. La girata parziale è nulla. E' ugualmente nulla la girata del trattario.
La girata al portatore vale come girata in bianco. La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

 

Art. 19
La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento) . Deve essere sottoscritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

 

Art. 20
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

Se la girata è in bianco, il portatore può:

 

1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

 

2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;

 

3) trasmettere l'assegno bancario ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

 

Art. 21
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento. Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia ulteriormente girato.

 

Art. 22
Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

 

Art. 23
Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

 

Art. 24
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'art. 22 - non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

 

Art. 25
La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente e con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

 

Art. 26
Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura», od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura. Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante. Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

 

Art. 27
La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

 

………   OMISSIS  …………

 

Capo IV - Della presentazione e del pagamento.


Art. 31
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

 

………   OMISSIS  ………..

 

Art. 38
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare la autenticità delle firme dei giranti.

………  OMISSIS  ………….

 

Quindi l’assegno bancario in quanto titolo di credito astratto, all’ordine o al portatore, contiene un ordine incondizionato che:

 

1)                   una persona (il traente) che deve pagare ;

 

2)                   si rivolge alla banca(il trattario) in cui ha depositato del denaro;

 

3)                   ordinando di pagare ad un terzo, (il prenditore) o (il beneficiario) la somma di denaro indicata sul titolo.

 

Esso si presenta contenente una doppia autorizzazione: a pagare (per il trattario) e a ricevere (per il beneficiario).

 

E’ un documento astratto perché ininfluente per la sua esistenza la vera natura del rapporto intercorso fra traente e beneficiario che ha generato la sua emissione, quindi alla banca ed allo Stato non deve fregare il motivo della transazione.

 

l’assegno è un semplice strumento di pagamento, convertibile in denaro.

 

Traente è chi emette l’assegno, la cui firma appare sul titolo e prenditore chi lo riceve.

 

La legge ha  evidenziato questa differenza di base riconoscendo due distinte posizioni giuridiche:

 

1)       quella del prenditore, detta legittimazione attiva, intesa quale facoltà riconosciuta al possessore di un

titolo di credito di pretenderne la prestazione (il pagamento, la convertibilità in denaro).

 

2)       quella del trattario (la banca), viceversa, depositario di una forma di legittimazione opposta rispetto alla precedente, detta legittimazione passiva, sancita dal 2° comma dell’art. 1992 c.c., il quale libera il debitore che, in buona fede, abbia pagato il possessore del titolo anche se questi non era titolare del diritto (la banca cerca sempre la legittimazione e la legalizzazione per le sue mancanze o nefandezze).

 

Chi se la prende in quel posto è sempre il cliente della banca, quello che ha emesso l’assegno.

 

L’emissione di assegni bancari è subordinata all’esistenza, fra traente e trattario, di due rapporti fondamentali:

 

a)                   rapporto di provvista, vale a dire l’esistenza un conto corrente e di fondi adeguati (provvista) del traente, disponibili presso il trattario;

 

b)                  convenzione d’assegno, accordo con il quale la banca autorizza il traente ad emettere assegni su di essa, quindi a disporre della provvista, limitatamente all’ammontare del deposito o del pattuito.

 

Lo studio dell’assegno bancario ha portato a considerare tale titolo come una sorta di delegazione di pagamento nella quale sono ravvisabili tre importanti rapporti:

 

a)       il primo, intervenuto fra traente e prenditore, detto rapporto di valuta, che ha

dato luogo all’emissione del titolo;

 

b)       il secondo, fra traente e trattario, detto rapporto di provvista e del quale si è

già accennato;

 

Secondo quanto riportato dall’art. 5 l. a. l’assegno può essere emesso:

 

1)       all’ordine, vale a dire indicando il nome del beneficiario;

 

2)       al portatore, che legittima il possessore alla richiesta della prestazione solo

esibendo il titolo.

 

Il traente può emettere a suo favore : <a me stesso> o frase equivalente.

 

Al momento della sua emissione, l’assegno deve possedere dei requisiti di regolarità e di validità (formali e materiali), ossia i requisiti di validità formali sono:

 

1)       la denominazione di "assegno bancario" (scrittura richiesta ad essentiam),

 

2)       l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (richiesto ad essentiam);

 

3)       l’indicazione del trattario: la funzione di pagamento dell'assegno, impone che trattario sia solo un banchiere poiché <<la struttura dell'organizzazione imprenditoriale di tale soggetto è idonea a garantire la solvibilità necessaria>>;

 

4)       data e luogo di emissione: la prima è considerata un elemento fondamentale perché da essa decorre il termine di presentazione del titolo al banchiere;

 

5)       l'art. 11 l.a. stabilisce che la firma del traente dovrà essere costituita dal nome (anche abbreviato o indicando la sola iniziale) e cognome, o dalla ditta (se il traente è un imprenditore).

 

La mancanza di uno dei precedenti requisiti comporta l’invalidità dell’assegno come tale.

 

Sono, infine, requisiti di regolarità:

 

1)       l’esistenza dei fondi disponibili (provvista);

 

2)       sussistenza della convenzione d’assegno con la propria banca, che deve sussistere fino al

momento dell'emissione del titolo.

 

E per chiarire la legge stabilisce che la convenzione d’assegno non esiste mai in forma autonoma, ma costituisce una clausola del conto corrente bancario.

 

 

TUTTO QUESTO PREMESSO,

 

ecco come utilizzare l’assegno ad uso, consumo e vantaggio dei Cittadini e non delle banche private o delle banche nazionali o della bce.

 

Utilizziamo gli strumenti pensati per altri usi a nostro tornaconto pur nel rispetto di legge e dei regolamenti.

 

Ecco il pensare ed utilizzare “diverso”, non previsto dal legislatore, ma perfettamente in regola con la legge ed il suo merito.

 

Ieri sono stato folgorato sulla strada di Damasco ed ecco che cosa mi si è svelato all’improvviso.

 

L’operazione è questa :

 

1)       concepire e trattare gli assegni come se fossero moneta, l’Euro è l’unica moneta autorizzata a circolare, ma, come abbiamo visto, non c’è nessun divieto (fino ad ora) al trasferimento ed alla libera circolazione degli assegni bancari.

 

2)       Non versarli mai, almeno fino a poco prima che non siano talmente usurati da non poter essere più leggibili.

 

3)       Quindi accettarli, riceverli e trasferirli esattamente come moneta;

 

4)       Magari poi definire una quantificazione del taglio di valore di questi assegni, da 100, 200, 500 Euro, o forse meglio 103,291 (200.000 lire), 206,583 (400.000 lire), 258,228 (500.000 lire);

 

5)       Mi sono informato, ogni cliente normalmente può richiedere alla banca in contemporanea due carnet di assegni;

 

6)       Questo per ogni conto corrente, e nulla toglie che ciascuno di noi possa aprire una decina o più di conti correnti, con a disposizione tutti i carnet di assegni che gli occorrono per questa operazione.

 

7)       Si deve considerare un aspetto fondamentale del contesto, e cioè che se gli assegni rimangono per molto tempo in circolazione, o addirittura per sempre perché qualcuno se li mette sotto il mattone o nel materasso, la banca privata trattaria su cui il cliente emettitore ha il conto, non saprà mai il controvalore in euro che noi le abbiamo sottratto e che non potrà mai comunicare alla banca d’Italia, che a sua volta non chiederà autorizzazione alla bce per stampare carta straccia (Euro), ancora più straccia dei nostri assegni, che sono stati emessi da noi sotto la nostra responsabilità civile e penale, e per cui rispondiamo di fronte alla legge molto più, e pesantemente di qualunque banchetta di provincia.

 

8)       Penso che nessuna persona assennata emetterà dei suoi assegni a vuoto col rischio di risponderne civilmente e penalmente.

 

9)       Da ciò se ne deduce che emettendo assegni si evita, si riduce, forse si può eliminare la gran parte, o comunque parte di emissione di Euromoneta, con il vantaggio di evitare il signoraggio su questa mancata emissione di moneta.

 

10)   È chiaro che la gran parte della moneta attuale è moneta virtuale, elettronica, telematica, ma questo non toglie nulla a questa strategia, basta che tutti si attivino nel volerla applicare sempre ed in ogni caso, e questo sarà possibile.

 

11)   Come risultato parallelo si otterrebbe la diminuzione o la stabilizzazione del quantitativo della moneta circolante, e siccome l’economia reale è costantemente in crescita, la percentuale degli interessi del signoraggio in rapporto al PIL si ridurrebbe e quindi si ridurrebbero con esso anche tutti i correlati fattori ed indicatori negativi dell’economia. Questo anche con indubbi vantaggi fiscali

 

12)   Del resto se oggi i Cittadini, senza manco essere stati interpellati, hanno dovuto subire il corso dell’Euro, che non ha nessun tipo di controvalore di riferimento, né convertibilità in un bene reale, concreto, salvo il valore della prestazione o del bene per la cui transazione lo si utilizza, non si vede e capisce perché mai i Cittadini non debbano accettare, apprezzare, quantificare, l’utilizzo di assegni emessi da loro stessi, con la consapevolezza dell’assunzione di responsabilità dell’emettitore che risponde personalmente e per tutto il valore di tutti gli assegni emessi, se e quando questi saranno posti all’incasso.

 

13)   E non come le banche che riservano per il pagamento in contanti solo il 2% delle loro riserve.

 

14)   Magari potrebbe andare a finire che anche noi emettitori di assegni bancari ci potremo trovare nella splendida situazione che solo il 2 % della riserva sarà effettivamente utilizzato! Chissà mai?

 

15)   Se comunque qualcuno volesse davvero incassarli in banca ci saranno invece certamente i soldi.

 

16)   In pratica si tratterebbe di un ritorno alle origini, di un ritorno alle sane e virtuose origini che non ci sono mai state, quelle dovute alla logica comportamentale. Infatti i ruoli prenderebbero le loro giuste e razionali posizioni; e cioè i ruoli in cui il Cittadino (dominus) emettitore dell’assegno (quello che ha i soldi depositati nella banca) ordina alla sua banca (strumento e tramite)di pagare un suo creditore (creditore del Cittadino, non della banca), creditore a cui ha consegnato l’assegno che è l’ordine alla banca di pagare.

 

17)    Quindi la banca riprenderebbe il ruolo che le compete, cioè di prestatore d’opera di un dominus (il suo Signor correntista) ed anche prestatore d’opera di un altro dominus (il portatore dell’assegno), cosa per cui è profumatamente sempre stato pagato.

 

18)   A maggior garanzia per chi accetta il trasferimento dell’assegno si possono adottare una serie di accorgimenti, e cioè ad esempio :

 

a)       lasciare in bianco lo spazio per il beneficiario, per cui lo si potrà mettere al momento dell’incasso;

 

b)       apporre nella parte posteriore dell’assegno il timbro contente tutti i dati fiscali e coordinate di vario genere per individuare inequivocabilmente l’emettitore, in modo da poter ricontattare l’emettitore e sostituire il vecchio assegno con uno nuovo e riiniziare il circolo virtuoso. Vale la pena di ripetere che questi assegni però non dovrebbero essere mai incassati in banca né versati per l’incasso.

 

19)   Mi ricordo che una volta si ricorreva pesantemente agli assegni postdatati, sarei curioso di conoscere le stime di quanto è il volume del valore degli assegni, sia normali che post – datati) emessi annualmente oggi. Non so perché, ma sono convinto che le banche scoraggino fortemente l’utilizzo di assegni come mezzo di pagamento. Personalmente io ricevo tutti i miei accrediti per mezzo elettronico, e generalmente tutti i miei fornitori tendono ad avere da me pagamenti elettronici.

 

20)   Io per parte mia cerco di utilizzare quanto più possibile il pagamento in contanti, e quanto fino a qui descritto ed escogitato, secondo il mio modesto parere, potrebbe essere un’ottima soluzione per una buona fetta del problema del signoraggio. Almeno per la parte che può riguardare le transazioni tra i Cittadini tra di loro e tra i Cittadini e le imprese non statali. Questo sistema purtroppo ed ovviamente non può essere adottato verso le aziende municipalizzate, monopolizzate, concessionarie di servizi pubblici, lo Stato.

 

Nella speranza di aver fatto anche oggi opera buona e giusta, divulgherò questa mia idea ai quattro venti  perché pure se da me partorita, e quindi “ogni ‘scarrafone è bello a mamma suia”, però, pure se suscettibile di “n” miglioramenti, mi sembra contenga tutti gli elementi per poter “funzionare alla bisogna”.

 

A presto.