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Aviaria: l'UE vuole autorizzare il ricovero al coperto del pollame

di greenplanet - 19/12/2005

Fonte: greenplanet.net

Proposta di regolamento: si dovrebbe poter tenere al chiuso i polli per max 12 settimane o consentire l’accesso a verande. Ma manca l'accordo tra i Paesi membri.


Influenza aviaria: proposta di regolamento riguardante una modifica dell’allegato I B del reg. (CEE) n. 2092/91.

E’ stata sottoposta all’esame e discussione una proposta di regolamento che prevede la modifica del punto 8.4.5. dell’allegato I parte B del reg. (CEE) n.2092/91, attraverso un’integrazione che regola i casi di emergenza anche di natura veterinaria.

La modifica consiste nella possibilità di attuare misure cautelative, limitative per l’accesso all’esterno del pollame, che dovranno essere attuate nel caso tali misure siano previste da disposizioni comunitarie.
Le misure cautelative consistono nel tenere al chiuso il pollame per un periodo che non ecceda le 12 settimane a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento nazionale sanitario o, in alternativa, consentire al pollame l’accesso a strutture simili a verande.

Altro elemento importante della proposta di regolamento è la previsione  che, nel caso vengano attuate le restrizioni di cui sopra, il consumatore dovrà essere informato, presso il punto vendita, che quei prodotti, etichettati come biologici, sono stati ottenuti da animali che per un periodo di tempo determinato non hanno avuto accesso all’esterno.

La suddetta proposta di regolamento ha trovato sfavorevoli la maggior parte delle delegazioni. Il documento proposto dalla Commissione è risultato non chiaro e di difficile applicazione.

La delegazione Italiana ha richiamato all’attenzione della Commissione che la circolare italiana, adottata per l’emergenza aviaria in campo biologico n. 91754 del 04.11.05, in quanto aderente alla decisioni comunitarie per il convenzionale, sarebbe risultata più restrittiva di decisioni assunte da altri stati membri.
E pertanto ha segnalato alla Commissione l’urgenza e l’esigenza di dare soluzione armonizzata in quanto il tema investe interessi economici.

La Commissione U.E., recepita la non condivisibilità del documento presentato, si è riservata di presentare una nuova proposta di regolamento che tenga conto delle indicazioni e dei commenti che saranno inviati per iscritto dagli Stati membri e delle determinazioni assunte il 07 Dicembre 2005 nel corso del Comitato “uova e pollame”.
traduzione in italiano (non ufficiale).
Ecco la traduzione in italiano (non ufficiale) del documento proposto dalla Commissione U.E.
L'associazionismo biologico, quello agricolo convenzionale e gli organismi di controllo sono chiamati a presentare proposte ed osservazioni entro il 23.dicembre 2005.

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Bozza
 
Regolamento (CE) della Commissione N°…./….
che modifica  l’Annesso I del Regolamento (CEE) del Consiglio N° 2092/91 sulle condizioni di accesso ai parchetti all’aperto per il pollame
 
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA
 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari[1] in particolare l'articolo 13, secondo trattino, considerando quanto segue:
 
(1)   Secondo i principi del metodo di produzione dell’agricoltura biologica, il bestiame deve aver accesso all’aperto o ad un’area di pascolo, ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano
 
(2)   Restrizioni, incluse restrizioni veterinarie, che sono prese sulla base della legislazione comunitaria allo scopo di proteggere la salute pubblica o animale, possono impedire al pollame l’accesso all’aperto o alle aeree di pascolo. In questo caso, è necessario permettere ai produttori di tenere il pollame al chiuso per un periodo limitato, in modo da dare loro il  tempo sufficiente per adattarsi alle conseguenze di tali restrizioni.
 
(3)   Al fine di evitare di ingannare i consumatori, il periodo in cui il pollame può essere tenuto al chiuso senza conseguenze per la loro condizione biologica non dovrebbe eccedere  12 settimane a partire dalla data in cui sono  entrate in vigore le restrizioni e i consumatori dovrebbero essere debitamente  informati sulla natura di queste restrizioni.
 
(4)   L’accesso ai parchetti all’aperto è solo uno dei molti aspetti del metodo di produzione biologico. Perciò, come soluzione alternativa in caso di restrizioni, i produttori dovrebbero essere autorizzati a rimpiazzare l’accesso all’aperto con un accesso permanente a strutture annesse alle strutture interne, che devono essere di dimensioni idonee e offrire condizioni simili a quelle di un parchetto all’aperto di modo che il pollame possa farne uso.
 
(5)   Restringere temporaneamente l’accesso ai parchetti all’aperto al pollame abituato ad avere sempre l’accesso all’aperto può compromettere il suo benessere. Al fine di ridurre l’impatto negativo di tali misure gli animali devono avere accesso permanente a quantità sufficienti di lettiera vegetale e di materiali adatti che consentano a ciascun uccello di razzolare, grattare e fare i bagni di sabbia secondo i suoi bisogni.
 
(6)   È necessario modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91.
 
(7)   Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 
Articolo 1
L’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2092/91 è  modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Fatto a Bruxelles, […]


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[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1567/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, punto 8.4.5  è sostituito dal seguente:
 
“8.4.5.     Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita.
 
 I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie
 
Tuttavia, quando delle restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie, che sono adottate sulla base della legislazione comunitaria allo scopo di proteggere la salute pubblica o animale, impediscono al pollame l’accesso ai parchetti all’aperto, le seguenti regole devono essere applicate nel periodo in cui sono vigenti le restrizioni:
 
(a)    I pollame può:
 
i)  esser tenuto all’interno per un periodo che non supera le 12 settimane dopo l’entrata in vigore delle restrizioni di cui sopra, o
 
ii)  in alternativa avere accesso ad una struttura, con le caratteristiche descritte nel punto 8.4.5 a allegato, annesso al ricovero del pollame descritto nel punto 8.4.3.
 
(b)   In entrambi i casi che si riferiscono al punto (a), il pollame deve avere permanentemente accesso ad una lettiera vegetale in quantità sufficiente e a materiali adatti che consentano  il razzolamento ed i bagni di sabbia.
 
(c)    I consumatori devono essere debitamente informati al punto di vendita del fatto che i prodotti sono ottenuti da animali che non avuto temporaneamente l’accesso ai parchetti all’aperto.
 
8.4.5.a    La struttura menzionata nel punto 8.4.5 (a) (ii) deve avere le seguenti caratteristiche:
 
- deve fornire luce e ventilazione naturale
 
- almeno il lato più lungo deve essere tenuto completamente aperto
 
- deve avere una superficie al suolo almeno uguale ad un mezzo della superficie al suolo del ricovero del pollame
 
-  non deve essere parte del ricovero del pollame ma deve essere adiacente al ricovero del pollame per assicurare un accesso permanente ad essa.”
 


 
Ministero delle poltiche agricole e forestali, 13 dicembre 2005