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Parte il Movimento Zero

di segreteria Massimo Fini - 03/01/2006

Fonte: segreteria Massimo Fini

Movimento Zero (MZ), grazie ai numerosi contatti raccolti, punta alla creazione di una rete a livello nazionale; come da articolo 2 dello Statuto (completo, in allegato):

L’Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale, riconoscendo il livello regionale alle province di Trento e Bolzano. Il medesimo stato è riconosciuto all’insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli stati esteri, si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello provinciale.

 

Da articolo 6: L’Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 100.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.

 

Siete pronti per fare gruppo? Con la presente, intendiamo  - come primo passo - raccogliere le candidature di chi ritiene di avere la disponibilità di tempo ed impegno per fare da presidente al gruppo che si verrà a formare nella propria area di residenza: si tratterà di svolgere un ruolo di coordinatore locale e referente con la sede sociale, legale ed amministrativa dell’Associazione, sita in Verona, viale dell’Industria, 24/b.

 

Essenzialmente ed orientativamente, le mansioni del presidente saranno:

  • individuare il numero minimo per formare il gruppo (vedi art. 6) ed, auspicabilmente, aumentarlo
  • garantire il costante aggiornamento del sito internet di MZ, che verrà assegnato ad ogni gruppo, con connotazione locale (es. www.movimentozeroroma.it)
  • assicurare un'attività viva e regolare al gruppo, previa strutturazione di un calendario di incontri ed iniziative coerenti con lo spirito di MZ.
Per la creazione ed il mantenimento del gruppo, è prevista la raccolta di una quota annuale di Euro 100 da parte di chi desidera aderire, come socio sostenitore, a MZ (di cui verrà rilasciata relativa tessera); le quote raccolte serviranno a finanziare in parte il gruppo stesso, in parte l'attività nazionale.

 

Una volta ricevute le candidature ed individuati i presidenti/referenti, si organizzeranno - il prima possibile, auspicabilmente verso marzo - tre assemblee di base (Nord, Centro e Sud) ed un congresso nazionale, per stilare le linee-guida della struttura di MZ.

Inoltre, individuato il referente locale, si passerà alla coordinazione di tutti i collaboratori/aderenti che vorranno partecipare all'attività, secondo le proposte che ciascuno ha finora avanzato al recapito segreteria@massimofini.it (tutti i messaggi giunti sono stati inseriti in un apposito database).

 

 

IMPORTANTE: per realizzare effettivamente una rete di contatti ed i relativi scambi di idee e proposte, da ora in poi si chiede a tutti i destinatari di dare - se d'accordo - l'autorizzazione a diffondere il proprio recapito di posta elettronica, al fine soprattutto di agevolare le comunicazioni tra i vari soci/collaboratori locali.

 

 

In attesa dei vostri cortesi riscontri, saluti e buon anno nuovo a tutti

 

ufficio stampa massimofini.it

          

STATUTO MOVIMENTO ZERO

 

 

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

 

E’ costituita una libera Associazione politica e culturale denominataMOVIMENTO ZERO” Di Massimo Fini, ovvero nella forma abbreviata - MOVIMENTO ZERO – oppure solo MZ .

La sede sociale, legale ed amministrativa dell’Associazione viene fissata in Verona, viale dell’Industria, 24/b. Possono essere istituite altre sedi nazionali ed internazionali, centrali e periferiche.

L’Associazione ha durata quinquennale, successivamente prorogabile tacitamente ogni 3 anni, consecutivamente.

L’Associazione ha un proprio contrassegno così definito: “Fondo nero rettangolare con dentro la parola ZERO, dove la lettera O è formata da un cerchio che converge verso l’alto non chiudendosi del tutto e nella parte destra della linea vi è una freccia, le lettere ZER sono di colore rosso, mentre la O sopra definita è Bianca. Sopra alla parola marchio ZERO vi è la scritta MOVIMENTO del 50% più piccola.

Il contrassegno può essere modificato.

 

Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa

 

L’Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale, riconoscendo il livello regionale alle province di Trento e Bolzano. Il medesimo stato è riconosciuto all’insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli stati esteri, si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello provinciale.

Le strutture regionali e territoriali del partito hanno la propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite dal presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l’Associazione.

Agli “Statuti regionali” del partito compete il compito di definire l’assetto organizzativo e rappresentativo al loro livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi per essere riconosciuti politicamente dall’Associazione – ai  principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno  la figura di un coordinatore regionale, di un organo assembleare regionale, di un esecutivo regionale, del tesoriere regionale e di un organo regionale di controllo e garanzia. E’ compito degli Statuti regionali regolamentare l’individuazione delle cariche e degli incarichi di partito e dei delegati assembleari.

A loro volta gli Statuti regionali, possono prevedere articolazioni territoriali su basi provinciali, comunali o di altri ambiti, purché essi non contrastino sotto alcun profilo e non impegnino in alcun modo la presente Associazione.

Le strutture nazionali e territoriali del partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena la nullità, dal presidente dell’Associazione o dal segretario o da suo delegato.

Le strutture e gli organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento del presidente dell’Associazione o dell’esecutivo nazionale, in caso di violazione dello Statuto nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obbiettivi prefissati. In tal caso il presidente dell’Associazione (o suo sostituto) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.

Gli organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo o dagli Statuti regionali del partito.

 

Art. 3- Finalità ed obbiettivi

 

3.1 Una lotta senza quartiere, con gli strumenti della cultura, della politica, dell’azione e della provocazione all’attuale modello di sviluppo che subordina l’uomo alle esigenze dell’economia e della tecnologia. Si vuole riportare l’uomo al centro di se stesso attraverso un ritorno, graduale, ragionato e limitato, a forme di autoproduzione ed autoconsumo. E’ quindi un no radicale ad ogni forma di globalizzazione: dei capitali, delle merci, degli uomini ed anche dei diritti.

3.2 Rifiuto della democrazia rappresentativa, considerata una finzione giuridica per legittimare le prepotenze, gli abusi ed i soprusi di minoranze organizzate, di oligarchie politiche ed economiche, a favore della democrazia diretta in ambiti limitati e controllabili.

3.3 Difesa delle “piccole patrie”, dell’autodeterminazione dei popoli sancita da Helsinki nel 1975, del loro diritto di filarsi da se la propria storia senza pelose intromissioni “umanitarie”.

3.4 Promozione della disubbidienza civile globale. Se dall’alto non si riconosce più l’intangibilità della sovranità degli Stati, allora è diritto di ciascuno di non riconoscersi più in uno Stato.

 

Art. 4- Soci e organi dell’Associazione e loro poteri

 

Sono soci coloro il cui nominativo risulti inserito nel libro soci dell’Associazione a seguito di accettazione della loro richiesta da parte del presidente fondatore e dal segretario/tesoriere (fino a quando rimangano in carica) e successivamente all’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti. L’accettazione deve risultare da atto notarile.

La partecipazione all’Associazione è individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge.

Organi dell’Associazione sono l’assemblea dei soci, Il presidente ed il segretario/tesoriere.

Al presidente dell’Associazione spettano i compiti di cui al successivo art. 10.

Al segretario/tesoriere spettano i compiti di cui al successivo art. 11.

Tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al potere dell’Associazione (od a suo sostituto).

Salvo quanto disposto in via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del presidente fondatore e segretario/tesoriere, l’assemblea dei soci:

-         nomina e revoca il presidente dell’Associazione ed il segretario/tesoriere e può decidere lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

-         approva lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione;

-         è titolare del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;

-         approva la ripartizione e l’utilizzo del patrimonio sociale, dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;

-         è titolare del dominio del sito internet del partito ed in particolare del sito www.movimentozero.it;

-         risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

L’Assemblea dei soci delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 5- Adesioni al partito

 

L’adesione politica al partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo le diverse indicazioni degli Statuti e delle strutture regionali e nazionali del partito.

L’adesione al partito è di tipo politico e non comporta l’assunzione della qualità di soci dell’Associazione, i quali quindi non rispondono delle obbligazioni patrimoniali dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.

Possono iscriversi al partito, in qualità di aderenti, tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto nazionale e da quelli regionali.

Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obbiettivi espressi nel presente Statuto.

Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.

Le adesioni vanno proposte alle strutture regionali e da queste accettate. Sono possibili richieste di adesioni direttamente  alla struttura nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per la valutazione dell’accettazione.

Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute negli Statuti e nei regolamenti regionali, a comunicare alla sede nazionale le adesioni al partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La sede nazionale cura la tenuta e l’aggiornamento del “registro generale aderenti”. Trasmette periodicamente alle varie sedi territoriali l’elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo interno al partito.

L’adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni delle singole strutture regionali. Le strutture regionali indicano l’entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle adesioni.  La struttura nazionale del partito non è destinataria delle somme in questione né in alcun modo può essere chiamata in causa rispetto alle stesse. Compete alle strutture nazionali valutare la congruenza della quota di iscrizione prevista dalle singole strutture regionali.

Tutti gli eletti che si riconoscono nel Movimento Zero, gli amministratori ed i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del partito proporzionalmente all’incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L’esecutivo nazionale del partito indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi.

A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all’interno del partito. Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti con le finalità del partito.

L’adesione a Movimento Zero è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri partiti politici.

Chi intende recedere dall’adesione al partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale. Il recesso ha effetto immediatamente.

Il presidente e l’esecutivo nazionale possono nominare membri onorari.

 

Art. 6- Le associazioni di base: gruppi

 

Le Associazioni di base o gruppi sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del Paese.

I gruppi sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale).

Ogni gruppo opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del partito.

I gruppi non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l’Associazione, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli organi statutari dell’Associazione.

Possono costituirsi in Associazioni di base gli aderenti del partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obbiettivi del partito stesso. Ad esse non compete la rappresentanza del partito sul territorio.

Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale.

I gruppi possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriali e tematici.

Ad esse deve essere assicurata l’attiva partecipazione alla vita politica del partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del partito.

Gli Statuti regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui è possibile l’iscrizione a più associazioni di base tematiche e territoriali.

L’Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 100.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.

Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e regolamenti regionali. Alla struttura nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel “registro nazionale dei circoli” e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.

 

Art. 7- Organi e strutture del partito

 

Gli organi e le strutture nazionali del partito sono:

l’assemblea nazionale (o congresso);

l’esecutivo nazionale;

il presidente nazionale;

il presidente e l’ufficio di presidenza;

l’assemblea nazionale degli eletti;

il coordinamento dei dipartimenti tematici;

il segretario/tesoriere nazionale ed il collegio dei revisori contabili;

il collegio nazionale di garanzia.

Il presidente e l’esecutivo nazionale del partito possono individuare altre strutture od organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del partito.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti, se non diversamente stabilito.

Gli organi e le strutture del partito sono di tipo politico e quindi non rispondono delle obbligazioni dei soci dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.

 

Art. 8- Assemblea nazionale dei delegati (congresso)

 

L’assemblea nazionale dei delegati definisce ed indirizza la linea politica del Movimento Zero. Si riunisce in via ordinaria ogni due anni e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del presidente o del segretario/tesoriere o, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’esecutivo nazionale.

Partecipano al congresso nazionale:

-         gli eletti e gli amministratori a qualsiasi titolo aderenti a Movimento Zero;

-         i componenti dell’esecutivo nazionale;

-         i coordinatori, i responsabili e i referenti a qualsiasi livello riconosciuti dal partito;

-         i presidenti delle associazioni di base (o gruppi) tematici e territoriali riconosciuti dal partito;

-         i candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e regionali aderenti al partito;

-         i delegati regionali e territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità contenute nel regolamento congressuale o indicate dal presidente nazionale;

-         i componenti dei dipartimenti tematici nazionali ed il responsabile regionale dei dipartimenti tematici;

-         il segretario/tesoriere nazionale;

-         i rappresentanti di associazioni riconosciute dal partito;

-         altre personalità e rappresentanti indicati dall’esecutivo nazionale del partito o dal presidente dell’Associazione.

Non sono ammesse deleghe ed il congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del presidente. Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo richiede. Ad ogni riunione il presidente nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

 

Art. 9- L’esecutivo nazionale

 

L’esecutivo nazionale è l’organo di conduzione della politica nazionale del partito ed a tal fine:

-         attua le direttive indicate dal congresso e realizza le attività politiche concrete del partito.

-         approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti.

-         adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi regionali e territoriali, in caso di necessità.

-         approva o ratifica i programmi elettorali.

-         individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee.

-         ratifica quelle per le altre elezioni.

-         può istituire specifiche consulte tematiche.

-         decide sulla denominazione e sull’uso del simbolo adottato dal partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative.

-         coordina le attività di comunicazione.

-         può, in caso di grave necessità, revocare gli incarichi o sciogliere gli organi di coordinamento territoriali (regionali, provinciali e comunali), nominando un commissario con l’incarico di dirigere temporaneamente le attività del partito nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.

Fanno parte dell’esecutivo nazionale:

-         il presidente nazionale dell’Associazione che ne assume la presidenza

-         i coordinatori regionali del partito (e quelli ad essi parificati a norma del presente Statuto) ed i componenti dell’ufficio nazionale di presidenza nominato dal presidente.

-         il presidente del collegio nazionale di garanzia.

-         il tesoriere/segretario dell’Associazione.

-         il coordinatore nazionale dei dipartimenti tematici del partito;

-         il responsabile nazionale degli enti locali.

-         il presidente dell’assemblea nazionale degli eletti.

-         i capigruppo del Movimento Zero al parlamento nazionale ed europeo ed ai consigli regionali;

-         altre personalità indicate dal presidente dell’associazione, ovvero dallo stesso esecutivo nazionale del partito.

L’esecutivo nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l’anno.

L’esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del presidente. Ad ogni riunione il presidente nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

 

Art. 10- Il presidente nazionale del partito e l’ufficio di presidenza

 

La presidenza nazionale del partito spetta al presidente dell’Associazione. In caso di rinuncia, il presidente del partito viene nominato dall’esecutivo nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente nazionale:

-         rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;

-         attua il programma politico ed elettorale del partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali

-         convoca e presiede l’esecutivo, dirige l’attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni di rilievo;

-         sovrintende all’utilizzo del centro elaborazione dati del partito ed al registro generale aderenti;

-         attribuisce compiti e funzioni politiche

-         assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione

-         nomina il segretario/tesoriere dell’Associazione ed il collegio dei revisori dei conti;

Il presidente fondatore approva annualmente, fino a quando rimane in carica, il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici. Successivamente, tali approvazioni spettano ai soci dell’Associazione;

Il presidente nazionale costituisce e dirige l’ufficio di presidenza, composto da 6-8 persone, che lo affianca e lo coadiuva nel coordinamento delle iniziative e nelle attività dirigenziali del partito. A tale ufficio o a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal presidente o dall’esecutivo nazionale.

Il presidente nazionale viene eletto dall’esecutivo nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al presidente nazionale del partito spettano le attribuzioni che  non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito.

 

Art.11- Il segretario/tesoriere ed i revisori contabili

 

La segreteria/tesoreria nazionale del partito spetta al tesoriere dell’Associazione.

Il segretario/tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’associazione nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Il segretario/tesoriere:

-         interviene alle riunioni dell’esecutivo nazionale ;

-         ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Associazione,

-         può compiere, previa autorizzazione del presidente dell’Associazione ovvero della maggioranza dei soci, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;

-         predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici;

-         richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell’Associazione;

-         ha facoltà per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni;

-         può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione;

-         cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali dell’Associazione e del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;

Il tesoriere nazionale è nominato dal presidente dell’Associazione e dura in carica tre anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto.

Il collegio dei revisori contabili controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, predisponendo, in occasione dell’approvazione dei rendiconti dell’Associazione, una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalle legge.

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri iscritti all’apposito albo dei revisori contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia. I componenti sono nominati dal presidente fondatore e successivamente dai soci dell’Associazione. Durano in carica lo stesso tempo del segretario/tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo. Sono rieleggibili.

 

Art.12- Finanze e patrimonio

 

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L’Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell’Associazione, Il presidente fondatore (se ancora in carica), ovvero i soci decidono sulla destinazione del patrimonio residuo.

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote di iscrizione degli aderenti al partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed amministratori sono incamerate dalle singole tesorerie regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle strutture regionali. Le predette quote d’iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall’esecutivo nazionale del partito.

La tesoreria dell’Associazione e gli organi nazionali del partito non sono destinatari né sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

 

 

Art. 13- Il collegio nazionale di garanzia

 

Il collegio nazionale di garanzia ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il collegio nazionale di garanzia è composto da tre membri nominati dall’esecutivo nazionale ed in prima istanza dal presidente fondatore. Elegge al proprio interno il presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente nazionale di garanzia è incompatibile, per tutta la durata dell’incarico, con altre cariche od incarichi nel partito a qualsiasi livello.

 

Art. 14- L’assemblea nazionale degli eletti

 

 

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