Newsletter, Omaggi, Area acquisti e molto altro. Scopri la tua area riservata: Registrati Entra Scopri l'Area Riservata: Registrati Entra
Home / Articoli / La legge sulla "giornata della memoria" è incostituzionale?

La legge sulla "giornata della memoria" è incostituzionale?

di Claudio Moffa - 28/01/2008

IL SOTTILE RAZZISMO E L’AGGRESSIONE ALLE FESTE NAZIONALI DELLA REPUBBLICA NATA DALLA RESISTENZA DELLA LEGGE SULLA MEMORIA


LA LEGGE SULLA MEMORIA DEGLI EBREI E’ ANTICOSTITUZIONALE?
NON STA A NOI CERTO DIRLO, MA IL DUBBIO E’ PIU’ CHE LECITO


 


E’ infatti possibile chiedersi se legge 211/2000 non costituisca violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

* articolo 3, perché seleziona le vittime dei crimini nazisti secondo criteri di religione e di razza, selettività non eliminata col e dal riferimento nell’articolo 2 agli “italiani” deportati nei campi nazisti: infatti da una parte quest’ultimo riferimento privilegia – congruentemente per una legge dello Stato italiano – l’elemento di appartenenza nazionale (peraltro ristretto ai soli “militari” e “politici”: e i deportati senza qualifica, ad es. cristiani o comunisti?), e dall’altra il riferimento allo stesso tempo generico e totalizzante al “popolo ebraico” comporta la celebrazione nelle scuole italiane delle vittime ebree non solo italiane ma anche di altre nazionalità: fatto in sé giusto, ma in combinato con il riferimento ai deportati “italiani”, a sua volta discriminatorio di tutte le altre vittime dei lager nazisti, di diversa nazionalità (o religione) da quella ebraica. Dietro questa selezione c’è una interpretazione discutibile della tragedia degli ebrei nella II guerra mondiale, più volte messa in discussione dalla comunità degli storici (e non solo i cosiddetti “negazionisti”) vale a dire la tesi (razzista?) dell’ “unicità” dell’ “Olocausto” rispetto alla totalità dei crimini nazisti e – perché no? – agli stermini di tutte le vittime civili dell’immane carneficina della II guerra mondiale: ivi compresi i 20 milioni di sovietici morti durante il conflitto, i difensori di Stalingrado, i soldati italiani morti in Russia, le vittime tedesche dell’orribile bombardamento di Dresda, e quelle giapponesi del bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki.

** art. 1, perché per quanto appena detto, e grazie al capillare dispositivo di celebrazione di cui all’art. 2 “nelle scuole di ogni ordine e grado”, la legge 211/2000 si sovrappone alle feste nazionali con cui il popolo costituzionalmente sovrano celebra il carattere unitario, democratico e fondato sul lavoro della Repubblica italiana: invero né il D. 28 maggio 1947, 387 istitutivo della festa del 2 giugno; né il D.L. 322 del 20 aprile 1948 istitutivo della la Festa della Liberazione, né le modalità pratiche della festa del Primo maggio, reintrodotto spontaneamente dopo la liberazione del 25 aprile 1945, prevedono celebrazioni prescrittive o no “nelle scuole di ogni ordine e grado”: solo apparentemente dunque il loro status – in quanto “feste nazionali” - è superiore a quello della Giornata della Memoria, e di tutte le altre Giornate del ricordo o della memoria che il Parlamento ha pensato di istituire secondo una deriva invero discutibile (a ciascuno la sua “verità storica” strumentalizzabile politicamente: Muro di Berlino, legge 92/2004; Foibe, legge 61/2005; Terrorismo, legge 56/2007); ma nei fatti, traducendosi fattivamente le suddette feste nazionali in festività e dunque in astensione dal lavoro con connessa chiusura delle scuole, esse – istituite a coltivazione e conservazione della Memoria dei valori fondanti la Repubblica – si sono trasformate nel tempo in occasione di “ponte” per weekend lunghi, di concerti rock, di occasione di mero svago e vacanza, col risultato oggettivo di abdicare alla loro funzione primaria di conservare la memoria nazionale dei valori fondanti la Repubblica, obnubilando conciostesso le coscienze dei cittadini sempre più alieni dalla considerazione della Politica come Diritto-Dovere per la costruzione di una società giusta e libera. Al contrario, la “Giornata della Memoria”, sorretta in modo ossessivo e martellante da un apparato privatistico e pubblico massmediatico monocorde, rischia di diventare l’unica “memoria” da trasmettere alle nuove generazioni e questo - ex art. 2 della 211/2000 - a partire dalle scuole elementari;

*** art. 2, per il mancato rispetto delle giovanissime generazioni delle scuole elementari e medie inferiori, chiamate a celebrare un evento storico assumibile in chiave religiosa perché celebrabile con mera “commemorazione”, e perciostesso rese incapaci di comprendere e debitamente contestualizzare l’orrore dei crimini nazisti;

**** artt. 21 e 33, perché recitando la legge non solo “incontri” ma anche “momenti comuni di narrazione di fatti” (narrazione, non discussione), e “cerimonie” da svolgersi “nelle scuole di ogni ordine e grado”, la libertà di opinione e di insegnamento garantite dalla Costituzione vengono nei fatti impedite, a vantaggio di una lettura solo celebrativa di quello che comunque e invece, al di là della sua indubbia drammaticità, è un evento storico da affrontare e sviscerare con gli strumenti della ricerca e del libero dibattito storiografici;