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La risoluzione 1244 (1999) dell'ONU sul Kossovo

di Manuel Zanarini - 20/02/2008

Mi sembra giusto tradurre e postare la risoluzione 1244 (1999) dell'ONU sul Kossovo, visto che in tanti la citano ma nessuno la conosce. Rispetto all'originale ho aggiunto delle sottolineature nei punti in cui viene chiaramente detto che il Kossovo è solo una regione della Repubblica Federale di Yugoslava e che i compiti della missione ONU sono ben diversi da quelli che i governi asseviti a Washington vogliono attribuirle. Quindi, credo che il Governo Italiano non dovrebbe riconoscere questo Stato illegale, come hanno già fatto Russia, Cina e Spagna, e ritirare immediatamente i soldati ed i civili al momento in missione in Kossovo.

 

Manuel Zanarini

 

 

 

 

 

RISOLUZIONE 1244 (1999)

Adottata dal Consiglio di Sicurezza nella sua 4011° seduta

il 10 Giugno 1999

 

 

Il Consiglio di Sicurezza,

 

Tenendo presente le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite, e la primaria responsabilità del Consiglio di Sicurezza di mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

 

Ricordando le Risoluzioni 1160(1998) del 31 Marzo 1998, 1199(1998) del 23 Settembre 1998, 1203(1998) del 24 Ottobre 1998 e 1239(19999 del 14 Maggio 1999,

 

Deprecando il fatto che non vi sia stato il pieno rispetto di queste Risoluzioni,

 

Determinato a risolvere la grave crisi umanitaria in Kossovo, Repubblica Federale Yugoslava, e a provvedere al rientro e alla sicurezza di tutti i rifugiati e sfollati alle loro case,

 

Condannando tutti gli atti di violenza contro la popolazione del Kossovo, così come gli atti terroristici commessi da tutte le parti in causa,

 

Ricordando la dichiarazione del Segretario Generale in data 9 Aprile 1999, in cui esprime preoccupazione per la tragedia umanitaria in atto in Kossovo,

 

Riaffermando il diritto per tutti i rifugiati e sfollati al rientro a casa in sicurezza,

 

Ricordando la giurisdizione e il mandato del Tribunale Internazionale per la ex- Yugoslavia,

 

Accettando i principi generali di una risoluzione politica per la crisi del Kossovo adottati il 6 Maggio 1999 (S/1999/516, Allegato 1 a questa risoluzione), e accettando l’adesione della Repubblica Federale di Yugoslavia ai principi enunciati ai punti da 1 a 9 del documento presentato a Belgrado il 2 Giugno 1999 (S/1999/649, Allegato 2  a questa risoluzione), e l’accordo con la Repubblica Federale di Yugoslavia riguardo questo documento,

 

Riaffermando l’impegno di tutti gli Stati membri per la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica Federale Yugoslava e degli altri Stati della regione, come indicato nell’Atto finale di Helsinki e nell’Allegato 2,

 

Riaffermando l’affermazione, già presente nelle precedenti risoluzioni, di una sostanziale autonomia e di una significativa auto-amministrazione per il Kossovo,

 

Constatando che la situazione nella regione continua a rappresentare un ostacolo per la pace e la sicurezza internazionale,

 

Risoluti a garantire la sicurezza e la protezione del personale internazionale e l’attuazione da parte di tutti gli interessati degli obblighi derivanti dagli impegni presi ai sensi della presente risoluzione, e ad agire per questi scopi ai sensi del Capitolo VII della Carta delle nazioni Unite,

 

  1. Decide che una soluzione politica per la crisi del Kossovo si deve basare sui principi generale dell’Allegato 1 e, come precisato in seguito, sui principi e le altre disposizioni dell’ Allegato 2;
  2. Accoglie con favore l’accettazione da parte della Repubblica Federale di Yugoslavia dei principi e delle disposizioni di cui al paragrafo 1 succitato, e richiede la piena collaborazione della Repubblica Federale Yugoslava per la loro rapida attuazione;
  3. Richiede nello specifico alla Repubblica Federale Yugoslava di porre immediatamente fine alla violenza e alla repressione in Kossovo, e di iniziare e completare un concreto graduale ritiro dal Kossovo di tutte le forze militari, di polizia e paramilitari, secondo un calendario rapido da sincronizzare con il dispiegamento di una presenza di sicurezza internazionale in Kossovo;
  4. Conferma che dopo il ritiro ad un congruo numero di personale militare, di polizia Yugoslavo e Serbo sarà consentito il ritorno in Kossovo per svolgere le funzione come da Allegato 2;
  5. Decide il dispiegamento in Kossovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, di una presenza internazionale civile e di sicurezza, con un equipaggiamento adeguato e il personale necessario, e accoglie con favore l’accettazione da parte della Repubblica Federale di Yugoslavia di questa presenza;
  6. Chiede al Segretario Generale di nominare, in accordo col Consiglio di Sicurezza, un Rappresentante Speciale per controllare l’attuazione della presenza civile internazionale, e fa ulteriore richiesta al Segretario Generale di fornire istruzioni al Rappresentante Speciale per coordinarla strettamente con la presenza internazionale di sicurezza affinché lavorino per gli stessi obiettivi e che si sostengano a vicenda;
  7. Autorizza gli Stati membri e le competenti organizzazioni internazionali a stabilire una presenza internazionale in Kossovo, come al punto 4 dell’Allegato 2, con tutti i mezzi necessari per adempiere ai propri compiti ai sensi del paragrafo 9
  8. Afferma la necessità di un rapido dispiegamento delle presenze civili e di sicurezza e chiede quindi alle parti di collaborare per ottenere questo risultato;
  9. Decide che le responsabilità della presenza di sicurezza internazionale da dispiegare e da far agire in Kossovo includa:
  1. Scoraggiare il riaccendersi delle ostilità, mantenere e dove necessario imporre il “cessate il fuoco”, assicurare il ritiro e prevenire il rientro in Kossovo di forze militari, di polizia o paramilitari della Repubblica Federale Yugoslava, eccetto i casi previsti al punto 6 dell’Allegato 2
  2.  Disarmare l’UCK e le altre forze militari degli Albanesi Kossovari, come richiesto dal paragrafo 15
  3. Stabilire un clima sicuro in cui i rifugiati e gli sfollati possano fare ritorno a casa in sicurezza, in cui la presenza internazionale possa operare, un’amministrazione provvisoria si possa insediare, e si possa procedere alla distribuzione degli aiuti umanitari;
  4. Assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico finché non se ne occupi la forza internazionale;
  5. Supervisionare le procedure di sminamento, finché non se ne occupi la forza internazionale;
  6. Supportare in modo appropriato e coordinato il lavoro della presenza civile internazionale;
  7. Svolgere compiti di controllo alle frontiere, come richiesto;
  8. Assicurare la protezione e la sicurezza di movimento per sé stessa, per la presenza civile e per le altre organizzazioni internazionali;

10   Autorizza il Segretario Generale, con l’assistenza delle competenti organizzazioni internazionali, ad impiantare in Kossovo una presenza civile internazionale per organizzare un’amministrazione ad interim per il Kossovo, sotto la quale la popolazione del Kossovo eserciti una sostanziale autonomia all’interno della Repubblica Federale di Yugoslavia, e che provveda all’amministrazione di transizione finché non si stabilisca e per sovrintendere allo sviluppo di istituzioni temporanee di auto-amministrazione democratica e assicurare l’instaurarsi di condizioni di pace e di ritorno alla vita normale per tutti i cittadini del Kossovo;

11   Decide che le principali responsabilità della presenza civile internazionale includano:

a.     Promuovere la creazione, in attesa di una soluzione definitiva, di una sostanziale autonomia e auto-amministrazione del Kossovo, come da Allegato 2 e da Accordi di Rambouillet (S/1999/648);

b.     Svolgere funzioni amministrative civili di base fino a quando necessario;

c.      Organizzare e supervisionare lo sviluppo di istituzioni provvisorie democratiche di autonomia e auto-amministrazione, incluso tenere elezioni, in attesa di una soluzione politica

d.     Trasferire, una volta che queste istituzioni si siano stabilite, i suoi compiti amministrativi e sovrintendere e supportare il consolidamento delle istituzioni provvisorie del Kossovo e di tutte le altre operazioni a favore della pace;

e.     Facilitare un processo politico volto a stabilire il futuro status del Kossovo, secondo gli accordi di Rambouillet (S/1999/648);

f.        Come stadio finale, sovrintendere al passaggio delle competenze dalle istituzioni provvisorie a quelle determinate dal processo politico;

g.     Supportare la ricostruzione delle infrastrutture chiave e le altre ricostruzioni economiche;

h.      Supportare, in coordinazione con le altre organizzazioni umanitarie, la distribuzione di aiuti umanitari;

i.        Mantenere il rispetto delle leggi e dell’ordine, incluso formare un locale corpo di polizia e al contempo favorire il lavoro della forza di polizia internazionale

j.        Proteggere e promuovere i diritti umani;

k.      Assicurare lo svolgimento e la sicurezza del ritorno a casa nel Kossovo dei rifugiati e degli sfollati.

12   Sottolinea la necessità di coordinare le operazioni di soccorso umanitario, e riguardo la Repubblica Federale di Yugoslavia di consentire il libero accesso al Kossovo alle organizzazioni umanitarie e cooperare con esse in modo da garantire la rapida ed efficace consegna degli aiuti umanitari;

13   Incoraggia tutti gli Stati membri e le organizzazioni internazionali a contribuire alla ristrutturazione economica come al sicuro ritorno dei rifugiati e degli sfollati, e sottolinea, in questo contesto, l’importanza di organizzare una conferenza di donatori internazionali, in particolare per le finalità del paragrafo 11, il prima possibile;

14   Richiede la piena collaborazione di tutte le parti, inclusa la presenza internazionale di pace, con il Tribunale Internazionale per la ex Yugoslavia;

15   Richiede che l’UCK e le altre forze armate degli Albanesi del Kossovo pongano fine all’offensiva militare e che soddisfino i requisiti per la smilitarizzazione come stabilito dal capo della presenza di pace in accordo con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale;

16   Decide che le proibizioni stabilite dal paragrafo 8 della risoluzione 1160(1998) non valgano per le armi ed il materiale necessario in dotazione alla presenza di pace internazionale;

17   Accoglie con favore il lavoro dell’Unione Europea e delle altre organizzazioni internazionali per sviluppare un approccio globale verso lo sviluppo economico e la stabilizzazione della regione colpita dalla crisi del Kossovo, incluso la creazione del “Patto di Stabilità per l’Europa Sud- Orientale”, con un’ampia partecipazione internazionale, al fine di favorire la promozione della democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione nella regione;

18   Chiede che tutti gli Stati della regione cooperino attivamente nell’attuazione di tutti gli aspetti di questa risoluzione;

19   Decide che le presenze civili e di sicurezza siano dispiegate per un periodo iniziale di 12 mesi, da estendersi finché il Consiglio di Sicurezza non decida diversamente;

20   Richiede che il Segretario Generale relazioni al Consiglio ad intervalli regolari sulla realizzazione di questa risoluzione, incluso il lavoro della leadership delle missioni, stabilendo il termine per la prima relazione entro 30 giorni dall’approvazione di questa risoluzione;

21   Decide di rimanere attenta sull’evolversi della situazione.

 

 

 

APPENDICE 1

Dichiarazione del Segretario alla conclusione

del meeting  dei Ministri degli Esteri del G8

tenutosi al Petersberg Centre il 6 Maggio 1999

 

 

I Ministri degli Esteri del G8 decidono di adottare i seguenti principi generali per trovare una soluzione politica alla crisi del Kossovo:

  • Immediata e concreta fine della violenza e della represisone nel Kossovo;
  • Ritiro dal Kossovo delle forze militari, di polizia  e paramilitari;
  • Dispiegamento in Kossovo di presenza internazionali civili e di sicurezza, sotto la guida delle Nazioni Unite, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni;
  • Stabilire un’amministrazione ad interim del Kossovo da far stabilire dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per assicurare le condizioni pacifiche e di normalità di vita per tutti i cittadini del Kossovo;
  • Il sicuro e libero ritorno a casa dei rifugiati e degli sfollati e il libero accesso al Kossovo per le organizzazioni umanitarie;
  • Un processo politico volto ad un accordo politico quadro che preveda una sostanziale autonomia del Kossovo, tenendo pienamente conto degli accordi di Rambouillet e dei principi di sovranità e di integrità territoriale della Repubblica Federale di Yugoslavia e degli altri Paesi della regione, nonché la smilitarizzazione dell’UCK
  • Un approccio globale per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della regione.

 

 

APPENDICE 2

 

Si raccomanda di raggiungere un accordo sui seguenti principi generali per procedere verso una risoluzione della crisi del Kossovo:

1        Un immediata e concreta fine della violenza e della repressione nel Kossovo;

2        Un concreto ritiro dal Kossovo di tutte le forze militari, di polizia e paramilitari secondo un’agenda rapida;

3        Dispiegamento in Kossovo, sotto l’egida dell’ONU, di presenze civili e di sicurezza internazionali, che agiscano secondo il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni;

4        La presenza di sicurezza internazionale, con un sostanziale aiuto della NATO, deve agire per la creazione di un ambiente sicuro per tutti gli abitanti del Kossovo e per facilitare il ritorno a casa di tutti i rifugiati e sfollati;

5        Stabilire un’amministrazione ad interim per il Kossovo come parte della missione civile internazionale sotto la quale la popolazione del Kossovo possa godere di una sostanziale autonomia all’interno della Repubblica Federale di Yugoslavia, che sarà decisa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

6        Dopo il ritiro, un adeguato numero di personale Yugoslavo e Serbo potrà rientrare in Kossovo per svolgere le seguenti funzioni:

o       Collegamento con la presenza internazionale e civile;

o       Individuare e bonificare i terreni minati;

o       Mantenere la presenza Serba nei siti strategici;

o       Mantenere una presenza nei punti chiave del confine.

7        Un sicuro e libero ritorno di tutti i rifugiati e sfollati sotto la supervisione dell’Ufficio delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario per i rifugiati politici ed un libero accesso al Kossovo per le organizzazioni umanitarie internazionali

8        Un processo politico finalizzato a stabile un’amministrazione ad interim per il Kossovo, rispettando gli Accordi di Rambouillet e la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica Federale di Yugoslavia e degli altri Paesi della regione, e a demilitarizzare l’UCK. I negoziati tra le parti non dovrebbero ritardare o far saltare la creazione di un auto-amministrazione democratica.

9        Un approccio globale per lo sviluppo economico e la stabilità della regione colpita dalla crisi. Questo includerà un patto per la stabilità dell’Europa Sud- Orientale, con un’ampia partecipazione internazionale, allo scopo di promuovere la democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione regionale

10   La sospensione delle attività militari comporterà l’accettazione dei principi indicati sopra, oltre agli altri elementi specificati nelle note sottostanti (1). Un accordo tecnico-militare da concludere rapidamente, specificherà le ulteriori modalità necessarie, tra le quali il ruolo e le funzioni del personale Serbo/Yugoslavo in Kossovo.

 

            RITIRO:

o       Procedure per il ritiro, tra le quali, una graduale programma dettagliato  e una delimitazione di una zona cuscinetto in Serbia, aldilà della quale le forze militari saranno ritirate

 

RITORNO DEL PERSONALE:

o       Attrezzature adeguate per il personale che deve rientrare

o       Stabilire i termini per la loro responsabilità e funzionalità

o       Fissare un’agenda per il loro rientro

o       Delimitazione dell’area geografica in cui possono operare

o       Stabilire norme per gestire la loro convivenza con le presenze internazionali civili e di sicurezza

 

 

NOTE:

(1)   Ulteriori requisiti richiesti:

o       Un rapido e preciso programma di ritiro, per esempio: 7 giorni per ritirare tutte le armi di difesa aerea e spostati oltre 25 km. la zona di sicurezza tra entrambi i lati del confine;

o       Il ritorno del personale avverrà sotto la missione internazionale e sarà limitato ad un piccolo numero concordato (centinaia, non migliaia),

o       Sospensione delle attività militari una volta avvenuto il ritiro

o       La relativa discussione tecnico-militare, non estenderà il tempo del ritiro prestabilito