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Le implicazioni del caso Swift

di Jean-Claude Paye* - 11/04/2008




Nel 2006, il New York Times ha rivelato l’installazione, da parte della CIA, di un programma di sorveglianza delle transazioni finanziarie internazionali. Il giornale ha messo in luce il fatto che la società belga Swift, dopo gli attentati dell’11 settembre, ha trasmesso al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti decine di milioni di dati confidenziali riguardanti le operazioni dei suoi clienti.

La Swift, società americana giuridicamente belga, gestisce gli scambi internazionali di circa 8000 istituzioni finanziarie situate in 208 paesi. Assicura il trasferimento di dati relativi a pagamenti o a titoli, comprese le transazioni internazionali in divisa, ma non fa transitare denaro.

L’insieme dei dati è immagazzinato in due server, uno localizzato in Europa e l’altro negli Stati Uniti. I messaggi interbancari scambiati sulla rete Swift contengono dei dati di carattere personale, protetti dal diritto belga ed europeo.

Questa società è sottoposta anche al diritto americano per il fatto che il suo secondo server si trova sul suolo degli Stati Uniti. La società ha così scelto di violare il diritto europeo, al fine di sottostare alle ingiunzioni dell’esecutivo americano. Malgrado la constatazione delle molteplici violazioni dei diritti belga e comunitario, le autorità belghe si sono sempre rifiutate di perseguire questa società.

Ricordiamo che il sistema Echelon e il programma di sorveglianza della NSA permettono di impadronirsi, in tempo reale, delle informazioni elettroniche tra cui i dati Swift. La loro lettura è tanto più facile in quanto i sistemi di criptaggio DES, 3DES e AES dei dati relativi alle transazioni mondiali tra banche sono tutti e tre degli standard americani brevettati negli USA.

L’esecutivo degli Stati Uniti si fa dunque consegnare dei dati che possiede già o che può ottenere facilmente. Per esso, non si tratta solo di installare un sistema di controllo delle transazioni finanziarie internazionali ma, soprattutto, di farlo legittimare.

La cessazione dei trasferimenti verso le dogane americane non è mai stata presa in considerazione. Del resto, la trasmissione delle informazioni non è cessata dopo la rivelazione dell’affaire. Al fine di conformarsi formalmente alla direttiva europea di protezione dei dati, la Swift ha aderito, nel luglio 2007, ai principi del Save Harbor, che «garantisce» che i dati immagazzinati nel server americano sono protetti da norme analoghe a quelle in vigore nell’Unione Europea. Questa adesione procede attraverso un’autocertificazione della società aderente che si ritiene fornisca delle garanzie quanto a possibili contestazioni presso autorità indipendenti.

Ma, la qualità di indipendenza di queste autorità è poco definita. Il Save Harbor lascia disarmata la persona interessata. Sta a lei la verifica delle situazione di conformità dell’organismo americano che tratta i dati, ossia sta a lei trovare e cogliere l’autorità indipendente di controllo atta a studiare il suo caso. Se, malgrado tutto, una persona o un’impresa ha la possibilità di constatare una mancanza e ha la capacità di dare l’avvio ad dei procedimenti, l’amministrazione americana può ancora invocare la nozione di « segreto di Stato », al fine di impedire ogni prosecuzione.

Quanto all’« accordo » del giusto 2007, quello che autorizza la raccolta dei dati personali da parte degli USA, esso si è risolto in un impegno unilaterale americano. Dunque, non si tratta di un accordo bilaterale, come desiderava il Parlamento europeo ma, invece, di un testo il cui contenuto non ha bisogno dell’assenso delle due parti per poter essere modificato. L’amministrazione degli Stati Uniti ha la possibilità di modificare i suoi impegni senza consultare l’altra parte.

In questa lettera, il Dipartimento del Tesoro dà delle garanzie puramente formali quanto all’utilizzo dei dati. Esso s’impegna ad usarli esclusivamente per lottare contro il terrorismo. Ma, la definizione di terrorismo è talmente ampia che può essere applicata ad ogni persona od organizzazione presa di mira dall’amministrazione.

Come garanzia del rispetto della confidenzialità delle informazioni, la parte americana si basa sull’esistenza di numerosi livelli indipendenti di controllo. Il testo menziona « altre amministrazioni ufficiali indipendenti », nonché un « gabinetto di revisione indipendente ». Che un’amministrazione sia considerata indipendente da un’altra amministrazione dello stesso Stato, la dice lunga sulla formalità di questa autonomia.

La stessa osservazione può essere fatta per quanto riguarda la revisione indipendente. Così, quando nel luglio 2006 è scoppiato il caso Swift, il governo americano aveva già dichiarato che non c’era stato alcun abuso nell’utilizzo dei dati, visto che l’accesso a questi era controllato da una società privata « esterna », il gruppo Booz Allen, una delle più importanti società a contratto con il governo americano. La compenetrazione tra pubblico e privato è organica.

Questo « accordo » rivela l’esistenza di una struttura politica imperiale, in cui l’esecutivo degli USA occupa il posto di chi dà gli ordini e le istituzioni europee hanno una funzione di legittimazione verso le loro popolazioni. Non vi sono due potenze sovrane. Non esiste che una sola parte, l’amministrazione americana che riafferma il suo diritto di disporre dei dati personali degli Europei. Con un procedere unilaterale, essa concede delle « garanzie » formali che può unilateralmente modificare o sopprimere. Così, l’esecutivo americano esercita direttamente la sua sovranità sulle popolazioni europee.

Da giugno 2007, era previsto che i dati Swift intereuropei non fossero più trasferiti negli Stati Uniti, ma su un secondo server europeo. A fine marzo 2008, alcuni rappresentanti della società Swift hanno lasciato intendere che esso sarà situato nella regione di Zurigo e sarà operativo a fine 2009. « L’accordo » dovrà essere adattato di conseguenza. Questa è un’evoluzione. Significa costruire in modo da poter rispondere in permanenza a nuove esigenze americane.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i dati dei passeggeri aerei, le dogane americane hanno direttamente accesso ai terminali delle compagnie situate sul suolo europeo. Che lo facciano tramite un sistema o, più globalmente, attraverso determinate ingiunzioni, le autorità americane continueranno a farsi consegnare dei dati finanziaria europei.

Non essendo più valido l’alibi del server americano, l’effetto sarà un ulteriore rafforzamento della sovranità americana sul suolo europeo. Ecco l’obbiettivo fondamentale di questo caso.

(*) Jean-Claude Paye, sociologo, autore de La fin de l’Etat de droit, La Dispute, 2004 e di Global War on Liberty, Telos Press, 2007.




Fonte: http://www.lesoir.be/