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La Nato, le basi Usa e la Costituzione italiana

di Francesco Ferrari - 03/06/2008

 

 

Tutte le volte che nel nostro paese viene sollevato il problema dell’adesione alla N.A.T.O. e della ormai inutile, a nzi dannosa, permanenza delle basi U.S.A. sul nostro territorio e si vuole fare riferimento alla nostra Costituzione quello che viene citato è sempre il famoso articolo 11:

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Anzi, spesso ne vengono citata solo le prime parole, «L’Italia ripudia la guerra», omettendo tutto il resto, che perimetra il significato di questa roboante prolusione aprendo la strada a interpretazioni alquanto attenuate compatibili per esempio, con l’adesione al Patto Atlantico, che difatti all’articolo 2 afferma:

«Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, favorendo una migliore comprensione dei principi su cui queste istituzioni sono fondate, e promuovendo condizioni di stabilità e di benessere».

adattabili anche alla giustificazioni di eventuali interventi bellici (come in effetti è avvenuto).

Né potrebbe essere diversamente, dal momento che non può esistere, per definizione, uno stato che rifiuti «tout court» l’uso della forza come strumento di difesa dai nemici interni ed esterni; uno stato che affermasse una cosa simile sarebbe un «non -stato», rinuncerebbe alla funzione fondamentale per cui uno stato esiste, che è per l’appunto quella di evitare il «bellum omnium contra omnes» anche, anzi soprattutto, attraverso lo strumento della forza; è quindi evidente che tutte le volte che da parte dell’estrema sinistra (o da chi per lei) si cita questo articolo della costituzione si fa solo della vuota (anche se molto spesso fondata su sincere e oneste convinzioni; non sempre però) retorica; ogni obbiezione di legittimità costituzionale sulla permanenza di basi militari straniere sul nostro suolo che si fondasse su questo articolo non avrebbe la benché minima possibilità di avere successo.

Se si vuole veramente affrontare il problema in maniera seria bisogna quindi partire dal fondamento legale che permette agli Stati Uniti di mantenere basi e personale militare sul nostro suolo, e questo fondamento si trova nel trattato firmato da Alcide De Gasperi il 4 aprile 1949 (il cosiddetto «Patto Atlantico») che fu alla base dell’istituzione di quell’alleanza che va sotto il nome di N.A.T.O..

Parlando dal punto di vista strettamente politico l’alleanza allora era giustificata; i sovietici avevano già fagocitato mezza Europa (va detto con il beneplacito iniziale proprio degli americani, anzi più propriamente di Roosvelt, a dire il vero) e speravano di fare lo stesso con l’altra metà e in ultima analisi con il resto del mondo, data la vocazione universalistica della Gnosi marxista-leninista; anche a voler assumere una posizione neutralista, essa non poteva che essere quindi volta a contrastare l’Unione Sovietica.

Detto questo tuttavia sta di fatto che la Nazione non poté pronunciarsi su un fatto così importante tramite referendum, e questo perché un articolo della Costituzione approvata l’anno precedente esplicitamente lo vietava. Qual era questo articolo? Era l’articolo 75, che nel suo complesso afferma:

«È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Il comma secondo di detto articolo, che tra gli argomenti per cui è vietato il referendum pone anche i trattati internazionali oltre alle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, fu probabilmente introdotto dall’allora maggioranza all’Assemblea Costituente proprio in previsione della firma del summenzionato trattato e allora, ancora una volta, c’erano buone ragioni per introdurre una norma del genere, dal momento che Togliatti e i comunisti, che non erano affatto interessati all’indipendenza e alla sovranità nazionale, ma piuttosto volevano le basi sovietiche sul nostro suolo piuttosto che quelle americane, avrebbero certamente approfittato della possibilità del referendum per creare una situazione di tensione nel paese e portarla al parossismo.

Il problema tuttavia oggi può e deve essere posto in maniera totalmente diversa, ossia nei seguenti termini: stante il fatto che il comunismo in Europa è,grazie a Dio, morto, e anche altrove non gode
di ottima salute, eccetto in Corea del nord (unico posto dove sarebbe giustificata la presenza di truppe americane), con esiste più alcuna necessità dopo il 1991 di avere basi straniere sul nostro territorio;
non solo, ma visto che appoggiando l’indipendenza del Kossovo gli americani hanno dimostrato (se mai ce n’era ancora bisogno) di non tenere in alcun conto le regole del diritto internazionale, anzi di spregiarle apertamente fondandosi sulla loro superiorità tecnologico-militare, quindi in ultima analisi su puri rapporti
di forza, sarebbe d’uopo denunciare il Patto Atlantico e uscire dalla N.A.T.O..

Infine, assodato che le forze politiche presenti in parlamento o non si sono poste il problema della modifica di quel comma dell’articolo 75 che impedisce al popolo di esprimersi, o se lo hanno fatto, lo hanno fatto in maniera molto flebile; fatte tutte queste considerazioni ne deriva che l’unica soluzione giusta e praticabile per tentare perlomeno di restituire un accettabile grado di sovranità al paese sarebbe quella di raccogliere le firme per un referendum costituzionale che abroghi quella parte del comma 2 dell’articolo 75 che va da «di amnistia» a «trattati internazionali», in maniera tale che referendum su tali argomenti siano permessi.

Questo, ovviamente posto che passi il referendum costituzionale, non significherebbe automaticamente che un successivo referendum per abrogare il quadro legislativo che ha ratificato il Patto Atlantico avrebbe esito positivo, ma qualora anche ciò non avvenisse resterebbe
la possibilità comunque di proporre una legge che, qualora si decida di installare una base militare straniera
nel territorio di un dato comune, renda obbligatorio un referendum che dovrebbe essere vincolante qualora vi partecipi il 50% + 1 degli aventi diritto (come nei referendum nazionali sulle leggi ordinarie); in caso contrario a decidere dovrebbe essere il consiglio comunale a maggioranza.

Per concludere faccio notare come la mia proposta abolisca anche il divieto di referendum sulle leggi riguardanti indulto e amnistia; è indubbio che questo comporterebbe non poche difficoltà da un punto di vista pratico: bisognerebbe prevedere infatti che un provvedimento di indulto o di amnistia possa entrare in vigore solo dopo che si sia tenuto l’eventuale referendum (in pratica una sospensiva),
qualora un gruppo o un’organizzazione manifestasse l’intenzione di raccogliere le firme al proposito e che l’iniziativa riesca (se non riuscisse la sospensiva dovrebbe valere solo per il periodo di raccolta firme), e che esso abbia avuto esito positivo; diventerebbe infatti pressoché impossibile abrogare un provvedimento del genere dopo che fosse stato attuato; in ogni modo il fatto stesso che un referendum si possa tenere sarebbe di sicuro un valido deterrente che renderebbe estremamente guardinghi i politicanti dei vari schieramenti nel presentare proposte del genere, che in genere hanno l’unico effetto di far lievitare il numero dei delitti nei momenti immediatamente successivi alla loro messa in pratica, come anche recentemente è stato dimostrato; inoltre accorpare le questioni sarebbe di estrema utilità per aumentare le possibilità di successo del referendum costituzionale in sé, data l’importanza con cui è sentito, certamente a ragione, questo argomento in relazione alla sicurezza pubblica, molto più (purtroppo) di quanto sia sentita come un «vulnus» per la sovranità nazionale la presenza delle basi americane sul suolo italiano.