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La città come prospettiva... La città come speranza

di Nicola Piro - 12/06/2008

 

 

Introdurre il discorso sulla città scrivendo sulla democrazia ? Perché no ? Se per città si deve intendere il luogo di socializzazione per eccellenza, il luogo dove l’ urbanità e il divenire “cittadino” si percepiscono come processo…allora dobbiamo parlare della e sulla città per dirci, per l’ appunto, che la democrazia non è l’ uguaglianza di tutti, bensì la diversità di molti che con la dovuta e necessaria tolleranza vogliono riconoscersi nella Costituzione dello Stato.

   È avvenuto così nel primo esperimento delle poleis (città-stato) della Madre Grecia governate da una oligarchia aristocratica in costante competizione per la supremazia dove la cittadinaza era intesa come partecipazione diretta alle decisioni ed alle sorti comuni, anche militari, della comunità, sia che si trattasse delle eterie (confraternite) che sono in vincolo primario o philia, sia che si trattasse, successivamente, della città nel suo complesso.

   La cittadinanza (non ancora codificata come ius), anche quando viene allargata, è qualcosa di esclusivo: è generalmente cittadino solo chi è figlio di madre cittadina. Le donne, che giuridicamente restano minorenni per tutta la vita, sono peraltro escluse de iure dall’ esercizio della cittadinanza, così come avviene de facto per chi deve lavorare per vivere.

   Avvenne diversamente allorché i primi coloni ionici della Madre Grecia si trasferirono in quella meravigliosa terra italiota che da Napoli, nea-polis (nuova città), si estende sino alla Sicilia, per fondare la Magna Grecia (Grande Grecia. Taluni per “magna” vollero intendere “generosa”), definita Megale Hellas dal locrese Timeo nel VI sec. a.C.: Cyme, Poseidon, Elea, Pyxus, Hipponion, Metauros, Rhegion, Lokroi Epizephyrioi, Kaulonia, Kroton, Sybaris, Metapont, Taras, nelle regioni Bruttien, Lukanien, Kalabrien, Apulien, Nien, Kampanien; Zankle, Naxos, Katane, Megera Hyblaia, Syrakusay, Akrai, Kasmenai, Kamarina, Agrakas, Himera, Myilai, Lipari, Metauros, nella Sicilia.

   Ed è per l’ appunto nelle poleis della Magna Grecia e della Calabria, in particolar modo, che alla “costituzione” della polis concorrono tutti i cittadini. Sicché la costituzione diviene “forza” (kratos) della legge (nomos), che si avvale anche della “violenza” (bia), crea uno spazio intermedio pubblico e neutro, al di là degli interessi delle fazioni. Siamo, per intenderci, in quella parte dell’ Italia della guerra di ‘ndrangheta dove non vanno né Veltroni né Berlusconi per dire alla gente di Crotone cos’ è stata la loro terra per cultura e “vera” politica nella notte dei tempi e così recuperarla al senso della storia e della civiltà, se necessario con il ricorso alla forza della legge, cioè coniugando kratos e nomos, per sconfiggere la violenza, bia, per (re)instaurare l’ autorità dello Stato o della polis. E, crudeltà del fato, siamo ancora in quella Crotone dove, oggi, 29. marzo 2008, il capo della Procura accusa i politici di retorica: “Basta con le promesse. Mancano i giudici. Tra poco da sei magistrati rimarremo in due. È come combattere contro i mulini a vento”. E gli agguati si susseguono mentre la nostra dignità di Popolo e di Nazione si consuma in un lento, ma continuo, processo di sfilacciamento istituzionale al quale fanno eco i mortaretti di promesse e di inganni dei venditori di fumo. “Aumentare gli stipendi è la primsa emergenza nazionale”, Veltroni; “Riporteremo in auge il poliziotto e il carabiniere di quartiere portandoli a 10mila unità…”, Berlusconi. Con quali soldi ? chiediamo noi della Sinistra Nazionale.

   Non possiamo andare oltre…non dobbiamo andare oltre… senza soffermarci ad Elea, nella Campania (la campagna per Roma), dove Parmenide fondò una vera e propria scuola filosofica per dare inizio a quella corrente di pensiero, il monismo aleatico, che vede in Zenone e Melisso, prima, e in Mastellas, oggi, due + 1 discepoli e sostenitori. È qui in realtà la tradizione antica vuole che il fondatore della scuola di Elea fosse Senofane il quale, dopo aver girato mezzo mondo, si fermò in quella città per predicare l’ unitarietà, l’ immutabilità, l’ eternità e tutte le altre theorie che predicavano gli aleatici, ma egli le riferiva interamente alla divinità, mentre gli aleatici le riferivano all’ Essere. Senofano era un teologo, Parmenide un ontologo: nasce, così, quel concetto dell’ Essere (molto più astratto di quello della divinità) che, poi, a partire dalla fine degli anni Trenta del 20. sec. segnerà il percorso del filosofo tedesco, Martin Heidegger (Sein und  Zeit, Essere e Tempo).

   Se non fosse per quello stimolo della concretezza e del pragmatismo che fa del nostro pensiero politico il punto di forza nel dibattito sulla città che abbiamo intrapreso, potremmo continuare lungo il sentiero che  dalla polis conduce all’ Idea di Stato (un chiodo o il nostro chiodo fisso in mente) dalla quale non si può prescindere se si vuole fondare l’ edificio sociale di una comunità complessa come la nostra sul consenso, sulla partecipazione e sulla solidarietà con gli occhi della mente rivolti all’ Italia degli anni Trenta e il pensiero proiettato nel domani.

   Allorché nel settembre 1929 fu inaugurata a Roma la Prima Mostra Nazionale di Urbanistica, molti delegati stranieri convenuti per partecipare al XII Congresso Internazionale dell’ Abitazione e dei Piani Regolatori, espressero tutto il loro consenso, non con una punta di meraviglia, nel constatare i grandi passi avanti fatti dal nostro Paese nell’ elaborazione di moderni concetti urbanistici, propedeutici di quelle trasformazioni urbane degli anni successivi (definite come “sventramenti” dal culturame di sinistra nostrano) che pienamente rispondevano alle esigenze moderne in termini di estetica, igiene e del traffico. Ad uscirne vittoriosa (ed orgogliosa) fu inevitabilmente la cultura urbana propugnata dal fascismo di Mussolini e dei suoi giovani architetti e urbanisti, alla quale noi indissolubilmente intendiamo ricollegarci per ridare impulso e dignità ad una disciplina, l’ urbanistica, mortificata dalle politiche dissennate degli ultimi 60 anni senza storia.

   Porre, pertanto, la città (la quarta pelle dell’ uomo) come prospettiva e speranza, significa per noi riconoscerne i caratteri di coagulo che esprime materializzandoli dentro un sistema razionale ed operativo di piano decomposto nei suoi elementi costitutivi come: Pianificazione urbana, Pianificazione-guida, Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, Partecipazione, Fondamenti giuridici.

 

CHE COSA È LA PIANIFICAZIONE URBANA ?

 

Gli ambiti d’ intervento della pianificazione urbana sono variegati e complessi. Essi comprendono: l’ edilizia residenziale, le aree destinate alle attività artigianali ed all’ industria, edifici o impianti per il commercio e i servizi (terziario semplice e terziario avanzato), impianti e servizi collettivi, impianti per il tempo libero, impianti ed attrezzature per il traffico (mobile e di sosta), strade e fognature, difesa del paesaggio e protezione della natura, boschi e parchi.

   In quanto attività di iniziativa comunale, la pianificazione urbana dovrebbe essere ancorata saldamente nella Carta costituzionale. Almeno per quanto attiene la gestione dei suoli. Nel merito gli artt. 14 e 15 del “Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschland”  (Legge fondamentale della Repubblica Fed. le di Germania), rispettivamente, così recitano:

Art. 14 (Proprietà, Diritto ereditario, Esproprio):

(1)…

(2) La proprietà obbliga. Il suo uso deve contemporaneamente servire il bene della comunità.

(3) Un esproprio è consentito soltanto per il bene della comunità…….

Art. 15 (Socializzazione)

Per fini di socializzazione ed in forza della Legge che ne regola specie e misura del risarcimento, suoli e sottosuoli, tesori naturali e mezzi di produzione possono essere trasferiti in prorprietà comune o in altre forme di collettivizzazione…..

   La pianificazione urbana, in quanto attività di iniziativa comunale, in Germania è saldamente ancorata nella Carta costituzionale. Nel contesto della legislazione vigente (Legge urbanistica nazionale), ogni Comune definisce autonomamente lo sviluppo urbano del suo territorio previo il ricorso alla Pianificazione-guida che si compendia nel Piano Regolatore Generale (PRG) e nei Piano Particolareggiato (PP) i quali rappresentano gli unici strumenti necessari alla gestione ed al controllo dello sviluppo urbano. Rispettivamente sulla base di “indicazioni” (PRG) e “prescrizioni” (PP) viene stabilito “dove” e “in quale misura” possono essere realizzati gli interventi sulle aree urbane comunali.

   La pianificazione urbana, pertanto, definisce le condizioni presenti e future che devono essere osservate dal punto di vista edificatorio, compositivo e spaziale per un regolare, condiviso ed armonioso sviluppo del territorio comunale. La decisione nel merito, “quando” il Piano-guida (PRG o PP) deve essere redatto, integrato (revisione) o sospeso, rientra nei poteri discrezionali del Comune. Poiché le modalità in ordine a “quando” e soprattutto “come” le trasformazioni dell’ immagina urbana o le destinazioni d’ uso dei suoli sono dipendenti da di diverse considerazioni ( economiche, politiche e sociali), ne discende che la pianificazione urbana viene a collocarsi nel campo tensionale di interessi talvolta contrastanti. Donde, nel caso di conflitti di interessi privati ed interessi generali, la inderogabile necessità di una loro ponderazione. In questo senso è rilevante il posizionamento degli interessi dei cittadini in uno “stato.effettivo” (pianificazione).

   In una seconda fase vengono analizzate le eventuali ricadute delle proposte/alternative in ordine allo sviluppo urbano ipotizzato sulle risultanze delle quali e in un processo decisionale conclusivo, viene elaborata la soluzione “ideale” di piano nel rispetto degli interessi generali della comunità. Non v’ è dubbio che a monte di questo iter  irrinunciabile è il ruolo di una rigida “Legge urbanistica naz. le” e di un “Ordinamento sull’ uso degli edifici”, integrati dall’ apporto irrinunciabile dei “Regolamenti edilizi reg. li”, altri ordinamenti, statuti urbani (p.e.: dell’ ornato, studio dei colori dei prospetti degli edifici, ecc.) nel rispetto di tutte quelle valenze ( costruttive, storiche, climatiche, ecologiche, topografiche, tecniche, ecc.) che, infine, devono trovare senso e ragione nel processo di pianificazione.

   E se la legislazione nazionale (Legge urbanistica naz. le e Ordinamento sull’ uso degli edifici) e regionale (Regolamenti edilizi reg. li, Statuti urbani, ecc.) – in toto costituiscono il Diritto urbanistico – tendono alla definizione del quadro giuridico contestuale, è al Piano Regolatore Generale (PRG) comunale - nella sua funzione di pianificazione “preparatoria” con le “indicazioni” delle destinazioni d’ uso delle aree comunali: p.e.: Residenza (R), Miste (M), Industriali, commerciali e artigianali (I), Speciali (S) - che è devoluta la funzione normativa in ragione dei suoi contenuti.

   Lo stesse considerazioni vengono estese al Piano Particolareggiato (PP) – nella sua funzione di pianificazione “vincolante” – il quale con le “prescrizioni”, oltre a vincolare Amm. ne e Consiglio comunale, cioè gli organi auto-amministrativi, involve i cittadini nel processo generale di sviluppo urbano. Eventuali differenze, revisioni o aggiornamenti trovano la loro naturale regolamentazione nel rinnovo delle procedure di partecipazione dei cittadini nelle modalità previste dalla Legge urbanistica naz. le: affissione nell’ albo pretorio com. le, pubblicazione sui media locali o reg.li e prov. li.

 

CHE COSA È LA PIANIFICAZIONE-GUIDA ?

 

Deve essere in primo luogo ancorata “giuridicamente” nella Legge urbanistica naz. le e “conseguentemente” regolata dall’ Ordinamento sull’ uso degli edifici. La Pianificazione-guida serve all’ uso dei lotti per fini di edificabilità all’ interno del territorio comunale pel tramite del  Piano Regolatore Gen. le (pianificazione “preparatoria” che “indica”) e del Piano Particolareggiato (pianificazione “vincolante” che “prescrive”).

   Alla luce delle posizioni populiste sostenute dai partiti della Sinistra italiana e del recente contrasto sorto tra Pdl e Lega (Berllusconi /Calderoli) in ordine alla concessione del diritto al voto comunale agli stranieri, è opportuno un riferimento all’ art. 28 della Carta costituzionale della Germania.

   In ragione dello stato confusionario che incomprensibilmente e ancora dopo 60 anni dalla promulgazione della Costituzione italiana caratterizza i rapporti tra Stato e enti periferici (Regioni, Provincie e Comuni), ci sembra più che mai opportuno un riferimento all’ art. 28 della Costituzione della Repubblica “Fed. le” di Germania in relazione alla armonizzazioni delle singoli Costituzione regionali con la Carta costituzionale del Bund o dello Stato federale repubblicano. La saggia e dinamica articolazione dell’ ordinamento federale tedesco in Regioni, Compensori (di più Comuni) e Comuni garantisce  al “popolo” rispettivamente nelle tre isituzioni una rappresentanza espressa  da “elezioni dirette, libere e segrete”. Alle elezioni degli organi rappresentativi nei Comprensori e nei Comuni partecipano tutti i cittadini in possesso della cittadinanza del Paese membro della Comunità Europea di appartenenza.

   Il populismo di bassa tacca della Sinistra italiana e veltroniano, in particolare, e la recente conversione di Berlusconi circa la partecipazione dell’ immigrazione al voto comunale in nessun caso dovrebbero trovare collocazione giuridico-costituzionale nell’ ordinamento comunale del nostro Paese, proprio in ragione di quel turbamento della pace e della coesione sociale cui darebbe luogo. In tal senso le posizioni assunte dal rappresentante della Lega, Calderoli, rispondono in pieno a quella che in una vitale democrazia dovrebbe essere il portato di una sana e legittiima opinio communis. Pertanto il riferimento all’ art. 28 del Grundgesetz della Germania, proprio in ragione della tutela delle garanzia auto-amministrativa (Selbstverwaltungsgarantie) dei Comuni ed in ordine dell’ autonomia legata all’ attività di pianificazione urbana, ci sembra necessaria e pertinente. L’ occasione, inoltre, di sollecitare i responsabili e gli esperti (sic) del nostro Paese affinché nel più breve tempo possibile diano avvio a quelle ormai indilazionabili riforme istituzionali tra le quali ricordiamo la ristrutturazione dell’ ordinamento regionale, l’ abolizione della Provincia “politica” e l’ istituzione della Provincia “amministrativa”, l’ abrogazione indistintamente di tutte le Comunità Montane esistenti sul territorio nazionale e l’ istituzione del Comprensorio di Comuni. Donde quell’ assetto: Stato, Regione, Provincia (amministrativa), Comprensorio, Comune in più occasioni sollecitato dalla Sinistra Nazionale dal quotidiano  “Rinascita”.

   Redazione, revisione, sospensione dei Piani-guida (Piano Regolatore Gen. le e Piano Particolareggiato) devono essere regolati previo il ricorso a quei procedimenti formali (ufficiali) previsti dalla Legge urbanistica naz. le. Eventuali, differenti prescrizioni necessarie alla formulazione di statuti e/o disposizioni reg. li vengono regolate all’ interno degli ordinamenti comunali.

   Sia l’ approvazione del PRG che del PP in Germania sottostà al rispetto delle stesse procedure amministrative anche se l’ approvazione difinitiva del Piano Regolatore Generale (strumento di piano-guida inserito nel contesto della Pianificazione reg. le)  è di competenza dell’ autorità amministrativa intermedia (Provincia amministrativa).

 

CHE COSA È IL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) ?

 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) comprende tutto il territorio comunale e rappresenta (in genere da 10 a 15 anni) l’ uso a lunga scadenza previsto per le aree destinate a: residenza, industria, traffico, agricoltura e difesa della natura, ecc.). Le disposizioni del PRG si riferiscono allo sviluppo previsionale del territorio comunale e indicano gli obiettivi urbanistici del Comune così come indicato nella Legge urbanistica naz. le.

   In considerazione del fatto che il PRG rappresenta il fondamento o la premessa dei Piani Particolareggiati (un Piano Particolareggiato può riguardare sia tutta l’ area abitata o le zone di espansione/implosione che parti di questa/e del territorio comunale), in una “intelligente” Legge urbanistica naz. le la sua funzione viene definita come “preparatoria”. Anche se, secondo il § 8, (2) della Legge urbanistica della Germania del 23.Settembre 2004, aggiornata il 21. Dicembre 2006, un Piano Regolatore Gen. le non è necessario se il Piano Particolareggiato è sufficiente a garantire lo sviluppo urbanistico del territorio comunale. Una innovazione di indubbia rilevanza se riferita alla riduzione di tempi di approvazione, dei costi di progettazione e del controllo del territorio da parte degli Uffici (Tecnico e della Pianificazione urbana) comunali, specialmente nelle medie e grandi città.

   Dal punto di vista del Diritto edilizio (pubblico e privato) nel Piano Regolatore Generale vengono indicate “graficamente”, e non per singole parcelle catastali, le previste destinazioni d’ uso delle aree, donde l’ esclusione di qualsivoglia diritto di edificabilità sui lotti. Inoltre il Piano Regolatore Generale (PRG) rappresenta soltanto la direttiva amministrativa “interna” per la redazione del successivo Piano Particolareggiato (PP) e di eventuali Piani devoluti ad altri livelli amministrativi, ma anche un’ indicazione “indiretta” per il controllo dell’ attività edificatoria nelle aree “esterne” non incluse nelle previsioni di piano. Aspetti di cogente sensibilità che dovrebbero essere oggetto di una saggia Legge urbanistica naz. le. Ogni PRG deve trovare sostegno in una relazione illustrativa “motivata” che ne indichi fini, obiettivi e le ricadute sull’ ambiente (ralazione sull’ impatto ambientale). Elaborati grafici (tavole) e relazione illustrativa “motivata”, dopo l’ approvazione da parte degli organi tecnici dell’ istanza superiore (potrebbero essere inclusi nella istituenda Provincia Amministrativa nel quadro di una globale riforma istituzionale), possono essere consultati da tutti i cittadini.

 

 

CHE COSA È IL PIANO PARTICOLAREGGIATO (PP) ?

 

Il Piano Particolareggiato contiene i vincoli giuridici sulle modalità (specie e  misura) dello sfruttamento edilizio di parte di territorio comunale, i suoi ambiti di spettanza concretizzando così le indicazioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

   I contenuti essenziali di un Piano Particolareggiato vengono definiti dalla Legge urbanistica nazionale. Corrispondentemente in particolar modo in un Piano Particolareggiato possono essere definite le indicazioni  sulle modalità (specie e misura) dello sfruttamento edilizio dei lotti edificabili; il tipo sistema insediativo (Edilizia “aperta”,p.e.: casa unifamiliare isolata, casa unifamiliare doppia, casa ad atrio, case a schiera per uno sviluppo lineare massimo sino a m. 50, casa urbana. Edilizia “chiusa”, p.e.: case a schiera con sviluppo lineare superiore a m. 50, blocco urbano semplice, blocco urbano con vuoto interno); la parte edificabile del lotto (indice di superficie x superficie del lotto edificabile); la superficie edificabile utile di piano (indice di superficie di piano x il numero dei piani fuori terra consentiti); lunghezza e larghezza dei lotti edificabili; gli allineamenti stradali; la forma dei tetti (piani o a falde) e, se a falde, l’ inclinazione delle falde; la direzione della linea di colmo per tetti a due falde (parallela o perpendicolare al filo stradale); la posizione della linea di gronda riferita al filo stradale, ecc.

   Per l’ ammissibilità o meno di un manufatto edilizio le “prescrizioni” del PP sono “vincolanti” (cioè sono escluse “deroghe” o variazioni) in quanto il piano è stato approvato dal Consiglio comunale per delibera a maggioranza assoluta e, in quanto tale, divenuta “diritto locale o comunale”.Tutte le “prescrizioni” contenute nel PP rappresentano una chiara ed inequivocabile limitazione al diritto di proprietà dei suoli.

   Se e quando un PP debba essere redatto (nelle medie e grandi città vi provvedono direttamente gli Uffici per la Pianificazione urbana. I Comuni ricorrono alle prestazioni di pianificatori, liberi professionisti, o vi provvedono i Dipartimenti per la Pianificazione urbana annessi alla Provincia amministrativa. Il Comune non è tenuto alla redazione di PP inerenti tutto il territorio comunale. Sono consenti PP parziali a seconda dei fabbisogni  di residenza, industriali, artigianali, per il commercio e per i servizi, per il tempo libero, ecc. Parallelemente alla redazione del PP, Il Comune provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, aree per i parcheggi a raso, sotterranei o in elevazione) e secondaria (scuole, caserme, ospedali, servizi, ecc.). Inoltre, alternativamente al normale PP, il Comune può disporre la redazione di un PP riferito ad uno specifico intervento urbanistico. Questa procedura viene normalmente adottata nel caso dell’ esistenza di una committenza concreta o nell’ interesse di investitori privati. La redazione o l’ esistenza di un PP è, pertanto “conditio sine qua non” per ogni intervento edilizio e/o urbanistico sul territorio comunale.

   Parte integrante del PP, oltre alle rappresentazioni grafiche, sono: la motivante relazione illustrativa  e la dichiarazione dell’ accettanza delle raccomandazioni in essa contenute in ordine alle esigenze ed ai vincoli a tutella dell’ ambiente naturale, gli interessi di altre autorità o enti superiori, ecc. Nei casi di particolare rilevanza urbanistica, il Consiglio comunale può richiedere all’ Ufficio della Pianificazione urbana o al pianificatore, libero professionista, la redazione di “alternative” di PP.

   Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di manufatti architettonici, impianti, ecc. della committenza pubblica e privata, oltre all’ esistenza del PP (il PRG non ha rilevanza alcuna !) ed all’ osservanza delle “prescrizioni” (Norme di esecuzione) in esso contenute, richiede ineluttabilmente l’ esistenza di Regolamenti edilizi regionali. Sia che si tratti di manufati architettonici o impianti per la committenta pubblica o privata, il completamento dei lavori del rustico deve denunciato all’ Ufficio Tecnico comunale il quale provvede ad un primo collaudo “tecnico” di rispondenza delle opere eseguite alle condizioni e ai dati del progetto approvato. Soltanto in caso “positivo” la committenza pubblica o privata è autorizza alla prosecuzione dei lavori di finitura. Ad ultimazione dei quali l’ Ufficio Tecnico comunale provvede al collaudo “tecnico” finale dei lavori e, nel caso di edifici destinati al lavoro o alla residenza, alla cura della salute, alla formazione scolastica, ecc., al rilascio del certificato di abitabilità o d’ uso, sentiti, naturalmente, i pareri tecnici di altri organi di controllo (VV.FF, Uffici sanitari, ecc.). Il progettista ed il direttore dei lavori sono rispettivamente responsabili in ordine alle adempienze di spettanza individuale.

Ogni forma di abusivismo, mafioserie, interessi privati in atti pubblici, ecc. vengono preventivamente bandite !

 

CHE COSA S’ INTENDE  PER PARTECIPAZIONE ?

 

Una saggia Legge urbanistica nazionale regola la partecipazione dei cittadini al processo pianificatorio del territorio comunale nei modi più democratici possibili e con il sostegno irrinunciabile della Legge. Dalla partecipazione preliminare al processo di pianificazione, allle pubblicazioni sull’ albo pretorio comunale e sui media locali.

 

CHE COSA S’ INTENDE PER FONDAMENTI GIURIDICI E COSTITUZIONALI ?

 

-         La presenza dello STATO  (non l’ esistenza della Repubblica soltanto !), è la prima garanzia dello Stato di   Diritto.

-         Una moderna Carta Costituzionale non demagogica e strumentale.

-         Un moderno Codice Civile aperto ai bisogni più disparati di una società complessa.

-         Un efficiente Codice Penale giusto verso i deboli, feroce verso i disonesti. E nell’ Italia repubblicana la loro proliferazione non ha conosciuto confini.

-         Un Piano Territoriale Nazionale (PTN) e Piani Territoriali Regionali PTR) nella loro funzione di programmazione e di pianificazione spaziale.

-         Una Legge Urbanistica nazionale elaborata da giuristi di riconosciute doti morali e professionali, da rappresentanti delle categorie professionali, del mondo della scuola, della ricerca, della produzione, in sostituzione delle inutili, perverse e stupide cosiddette leggi urbanistiche regionali. Una siffatta legge dovrebbe contenere i principi-guida necessari  alla costruzione della città sociale ed al recupero sociale della città intermedia e delle periferie urbane consegante già sul nascere al degrado e, pertanto, sorgente della violenza, fonte della manovalanza mafiosa (dettata da uno stato di necessità ingiustificato a fronte delle asimmetrie sociali esistenti nel Paese e nell’ apparato parassitario dell’ Amm. ne della Repubblica (per la Sinistra Nazionale lo STATO non esiste ancora !)

-         Una Legge nazionale sull’ uso degli edifici con la definizione di indici e parametri “razionali” e tali che escludano nella maniera più radicale riferimenti ad indici  volumetrici : la vera causa di quella speculazione fondiaria, edilizia ed urbanistica che ha immolato la città e la cultura urbana italiane sull’ altare dei più volgari interessi occulti o meno e di cosche politiche e mafiose.

-         Regolamenti edilizi regionali moderni, efficienti, vincolanti e tali da sollecitare un vasto processo di rieducazione degli operatori-soggetti (committenza, liberi professionisti, impresa, ecc.) presenti ed attivi in un mondo delle costruzioni senza regole e disciplina.

-         Statuti urbani a difesa della “città storica”  tali da porre un freno all’ arbitrio delle Sovrintendenze ai Beni Culturali sensibilizzando la professionalità dei progettisti.

-         Diritto urbanistico, edilizio, contrattuale, professionale e specialistico (Legge sulle immissioni nocive; Legge per la difesa delle risorse naturali; Legge per la difesa dei suoli; Legge per la cura e la difesa del paesaggio, ecc.) tale da attivare in maniera polivalente il settore del terziario avanzato, sollecitando la “ricerca giuridica” e, pertanto, l’ individuazione di nuovi profili professionali in grado di soddisfare le pressanti richieste provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

 

Dai media:

 

-Bertinotti:

Con noi un nuovo modello di sviluppo.

-Veltroni agli operai:

Siamo il partito del lavoro. E poi: Chi vince, governa. Chi ha sgovernato, come Veltroni a Roma, diciamo noi e scrivono i tanti sul sito www.eddyburg.it/article/articleview/10700/0/39/?PrintableVersion=enabled (Roma. La sinistra alla prova del piano regolatore. Un PRG col naso lungo e il fiato corto. Sul paino della discordia), deve sparire dalla scena politica.

-Berlusconi: Ecco i miei quattro bonus (e qualche “malus”, ndr). Tuttavia gli si potrebbero riconoscere risorse individuali riconducibili ad una esperienza imprenditoriale nelle sue infinite luci e ombre. Dipenderà dalla sua capacità di mettere in discussione quello che è stato il suo “divenire” nell’ unico e supremo interesse dell’ Italia. Alla prova dei fatti, a Milano, la presenza e l’ azione dell’ ex di Mediaset, consigliere comunale di FI, è stata scadente. Sul fabbisogno di case che non siano abitazioni di lusso i lorsignori devono stare alla larga. La Sinistra Nazionale dirà certamente la sua e, certamente, non in sottovoce.  

-Casini (?)…abbiamo paura (si fa per dire) in quanto è il nuovo barelliere della vecchia DC.

 

Noi della Sinistra Nazionale, Noi, per esprimere il pensiero del nostro direttore, Ugo Gaudenzi, interpreti di un certo fascismo della giustizia sociale dei “produttori, prevista dalla Carta del Carnaro, o applicata dai sindacati fascisti che occuparono la Dalmine continuando a produrre i laminati senza padroni, o iniziata nelle imprese socializzate durante la Rsi, che era reale, invece, perché di ben altro indirizzo. Ecco questo fascismo repubblicano, socialista. È quello che apprezziamo. Tanto più se inquadrato nelle conquiste sociali per i cittadini e i lavoratori, o in quell’ economia sociale che che vietava le commistioni banche-industria, incentivava le cooperative, e poneva il bene pubblico, le partecipazioni pubbliche, quale volano di sviluppo delle industrie strategiche e di benessere nazionale.

Noi, infine, espressione di un socialismo nazionale che respinge ogni forma di cosmopolitismo borghese, di internazionalismo, marxista, di ecumenismo cristiano o religioso. Nazionale (per intenderci e non fraintenderci rispondendo alle provocazioni di qualche idiota) perché caratterizzato da precisi limiti geografici, italiani e, soprattutto, europei. E così la sinistra nazionale è il luogo geometrico di incontro, `l’ unica vela possibile per i popoli che intendono navigare per ripristinare la libertà nazionale e l’ equità per tutti i loro cittadini.

Noi di Rinascita staremo a vigilare e con Noi i lorsignori devono fare i conti !