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Nuovo regolamento sulle sostanze chimiche in Europa

di redazionale - 15/01/2007

 

 

 Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sulle sostanze chimiche concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, piu' noto con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Presentato dalla Commissione nell'ottobre 2003 con lo scopo di sostituire piu' di quaranta testi legislativi esistenti con un unico provvedimento, il REACH ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, oltre che la libera circolazione di sostanze nel mercato interno. Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.

Il regolamento intende portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantita' superiori a una tonnellata all'anno.
Un compromesso raggiunto con il Consiglio permettera' al regolamento di entrare in vigore il 1° giugno 2007. E' proprio grazie all'insistenza del Parlamento, che il regolamento prevede il principio dell'obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. In forza a tale principio, l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilita' e la cura necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che avra' sede a Helsinki. Per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante, dovra' essere fornita una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni indicate in un allegato dello stesso regolamento. Tale esercizio,
oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisico-chimici e per l'ambiente, dovra' comprendere anche la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB). In seguito, dovra' essere valutata l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi.

Il regolamento intende garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tal
fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare la disponibilita' di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilita' tecnica ed economica di una sostituzione. Le sostanze soggette alla procedura di autorizzazione sono quelle considerate piu' pericolose. Ossia quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché persistenti, bioaccumulabili e tossiche (TBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

E' comunque alla Commissione che spetta la competenza di decidere sulle domande di autorizzazione. Il regolamento stabilisce che per le sostanze per le quali non e' possibile stabilire una soglia di sicurezza sia possibile rilasciare un'autorizzazione solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che il suo uso comporta e se non esistono sostanze o tecnologie alternative.